COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 07.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 2/2013 C.S.F. CARMAGNOLA – PINEROLO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 07.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 2/2013 C.S.F. CARMAGNOLA - PINEROLO La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Nel supplemento allegato al proprio referto il direttore di gara riferisce che al minuto 38º del secondo tempo provvedeva ad espellere contemporaneamente i giocatori CICCONE LUIGI e PETTAVINO MICHAEL (Carmagnola), MARTINA GABRIELE (Pinerolo). I suddetti calciatori, dopo essere usciti dal terreno di gioco e giunti davanti agli spogliatoi, iniziavano a colpirsi vicendevolmente con calci e pugni. Immediatamente tutti i tesserati della società Carmagnola abbandonavano il terreno di gioco e correvano sul posto per partecipare alla rissa mentre i giocatori del Pinerolo, in un primo tempo trattenuti in campo dal loro allenatore, subito dopo si allontanavano anche loro e si portavano sul luogo della rissa. Al suddetto tafferuglio prendevano parte anche i dirigenti. La rissa durava circa dieci minuti e dopo essere stata sedata l'arbitro tentava di riprendere la gara e portarla a termine ma, appena rientrati tutti sul terreno di gioco ed aver allontanato l'allenatore della società Carmagnola, doveva constatare che i giocatori riprendevano ad offendersi e a spintonarsi a vicenda. A questo punto, ritenendo non sussistessero più le condizioni per proseguire la gara in serenità e con la garanzia dell'incolumità di tutti, ne decretava la sospensione definitiva. La decisione dell'arbitro è da considerarsi corretta ed adeguata alla gravità di quanto accaduto, considerata in particolare la giovane età dei calciatori, per cui la mancata conclusione della gara deve addebitarsi ad entrambe le società, oggettivamente responsabili del comportamento violento, in spregio dei più elementari principi di etica sportiva, posto in essere dai propri tesserati. Atteso quanto in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 e 2 del C.G.S. SI DELIBERA - di assegnare gara persa ad ambedue le società con il risultato di 0-3 a sfavore di entrambe. - di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti assunti per quanto in atti.
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