COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori INGOGLIA Davide (Presidente della società F.C. ATLETICO ANTONELLI) e SPAOLONZI Giuseppe (Presidente della società ASD VENARIA REALE) e delle società F.C. ATLETICO ANTONELLI e ASD VENARIA REALE, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., le Società F.C ATLETICO ANTONELLI e VENARIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori INGOGLIA Davide (Presidente della società F.C. ATLETICO ANTONELLI) e SPAOLONZI Giuseppe (Presidente della società ASD VENARIA REALE) e delle società F.C. ATLETICO ANTONELLI e ASD VENARIA REALE, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., le Società F.C ATLETICO ANTONELLI e VENARIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. Con atto del 19.12.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone indicate in epigrafe per essere venute meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra loro, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non corrispondere il pagamento del “premio di preparazione” alla società ASD POOL CIRIE’ per cinque giocatori che le erano appartenuti nelle ultime tre stagioni sportive: l'INGOGLIA acconsentendo al tesseramento dei cinque calciatori per l'ATLETICO ANTONELLI senza averne effettivo interesse (come dimostrava la circostanza del loro tesseramento per l'ATLETICO ANTONELLI senza disputare una sola gara per poi essere ceduti in prestito al VENARIA), e lo SPAOLONZI, suggerendo al predetto l'acquisizione dei ragazzi al solo fine di cederli in prestito alla propria società per evitare il dispositivo dell'art.96 NOIF. Venivano altresì deferite la società ATLETICO ANTONELLI E VENARIA a titolo di responsabilità diretta. La presente indagine trae origine dall'esposto della società ASD POOL CIRIE’ con il quale denunciava l'aggiramento della normativa in tema di premi di preparazione (art.96 NOIF) da parte del VENARIA che, con le condotte concertate e sopra descritte, avrebbe evitato di pagare il “premio di preparazione” dovuto e di gran lunga superiore a quello corrisposto dall'ATLETICO ANTONELLI, società di categoria inferiore (TERZA) a quella di appartenenza del VENARIA (PROMOZIONE). Nel corso delle puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale, tutti i fatti contestati ai soggetti deferiti trovavano conferma. Nella seduta del 19.10.2012, avanti a questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. INGOGLIA Davide, Presidente dell'ATLETICO ANTONELLI, l’avv. SPAOLONZI Giuseppe, Presidente del VENARIA. Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione e 500,00 euro di ammenda a carico del sig. INGOGLIA Dvaide, mesi sei di inibizione e 500,00 euro di ammenda a carico del sig. SPAOLONZI Giuseppe, € 1.000,00 di ammenda a carico della società VENARIA ed € 500,00 di ammenda a carico della società ATLETICO ANTONELLI. I soggetti deferiti contestavano la dinamica dei fatti così come descritta dalla Procura Federale, ma rilevavano l'assenza di violazione dei doveri di correttezza e probità ed altresì la rispondenza delle condotte contestate alle norme federali. MOTIVI DELLA DECISIONE Come già affermato da questa Commissione in altra precedente decisione, va osservato che l’art. 96 N.O.I.F., dopo il primo periodo del comma 2, prevede che: “Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società….” Il dispositivo in questione, introdotto di recente, dimostra come il caso che qui ci occupa sia espressamente contemplato nelle Carte Federali e, soprattutto, come non siano più (ci sia consentito dire, finalmente) perseguibili le finalità elusive dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione attraverso l’artifizio del previo tesseramento del giovane per altra società tenuta a corrispondere somma inferiore. Peraltro, in base all’art. 96 comma 3 N.O.I.F., in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul detto premio ovvero in caso di mancato pagamento, la società titolare del diritto ha l’onere di presentare ricorso alla Commissione Premi di preparazione la quale, oltre a determinarne l’ammontare, ha il potere-dovere di applicare “a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.” Come risulta ampiamente documentato, in relazione al tesseramento nessuna irregolarità formale è stata accertata e, le motivazioni che hanno determinato il repentino passaggio dall'ATLETICO ANTONELLI al VENARIA, sono del tutto irrilevanti posto che l’obbligo del pagamento del premio di preparazione, grava pro quota su entrambe le società. Ora, nel contesto normativo delineato, essendo espressamente previsti il fatto, il rimedio e, non solo la sanzione, ma anche l’Organo competente ad applicarla, si ritiene esorbiti dai poteri di questa Commissione Disciplinare sanzionare le violazioni ascritte agli odierni deferiti ai sensi dell'art.1 e 4 C.G.S. (tantomeno è nei poteri della Commissione Disciplinare determinare il premio di preparazione dovuto, come invece suggerito dalla Procura Federale). Analogamente a quanto accade per le violazioni dell’art. 94 ter N.O.I.F. relativamente alle decisioni della Commissione Vertenze Economiche, solo l’eventuale inottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Premi di Preparazione, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento, sarebbe successivamente sanzionata quale violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S. Vanno pertanto assolti tutti i soggetti deferiti in relazione agli illeciti loro ascritti in concorso. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara i signori INGOGLIA Davide e SPAOLONZI Giuseppe, nonché le società ATLETICO ANTONELLI e VENARIA REALE, esenti da responsabilità in relazione all’illecito ascritto e per l’effetto li assolve da ogni addebito.
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