COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – A.S.D. CISTERNINO del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – A.S.D. CISTERNINO del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso più supplementi di rapporto con l’ultimo dei quali ha definitivamente riconosciuto che al 39° minuto del 2° tempo il calciatore DAMBRA Francesco (nato il 27/1/1994) è stato sostituito dal calciatore FILANNINO Riccardo (nato il 9/8/1993) e non dal il calciatore DI PAOLA Saverio (non Juniores) che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla base degli atti, essere Comunicato Ufficiale n. 58 – pag. 61 di 62 stato irregolarmente sostituito e che la squadra della società A.S.D. MARGHERITA TERME avesse schierato solo due calciatori Juniores; ritenuto pertanto certo che con la sostituzione del calciatore DAMBRA Francesco con il calciatore Juniores FILANNINO Riccardo, come innanzi detto, la società A.S.D. MARGHERITA TERME non ha violato la norma che prevede l’obbligo da parte della società di schierare fin dall’inizio e per tutta la durata della gara n. 3 calciatori nati dall’1/1/1992 in poi; ritenuto pertanto fondato e meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARGHERITA TERME P.Q.M. D E L I B E R A - accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARGHERITA TERME e per l’effetto annullarsi le decisioni adottate dal Primo Giudice di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 13/12/2012 e ripristinarsi il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. MARGHERITA TERME; - Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Cosimo GUAGLIANONE, con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo De Peppo e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti), e con la partecipazione del Sig. Domenico Cataldo (rappresentante A.I.A.) nella riunione del 04.02.2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:
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