COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. Noci Azzurri 2006 – A.S.D. Juve Club G. BONIPERTI del 20/1/2013 Reclamo della società A.S.D. Noci Azzurri 2006 del 29.1.13, in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico di GOFFREDO VITO (squalifica per tre gare), pubblicato su C.U. C.R.P. n. 55 del 24.1.2013.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. Noci Azzurri 2006 – A.S.D. Juve Club G. BONIPERTI del 20/1/2013 Reclamo della società A.S.D. Noci Azzurri 2006 del 29.1.13, in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico di GOFFREDO VITO (squalifica per tre gare), pubblicato su C.U. C.R.P. n. 55 del 24.1.2013. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; premesso e considerato che il calciatore Goffredo Vito é responsabile di condotta violenta e che la squalifica di tre giornate inflittagli in prime cure costituisce il minimo edittale inderogabile a termini dell’art. 19, co. 4, lett. b), del C.G.S.; DELIBERA rigettarsi il reclamo e addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.
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