COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ISILI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 24.01.2013. Gara Isili / Perdasdefogu del 20.01.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. ISILI (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 24.01.2013.
Gara Isili / Perdasdefogu del 20.01.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Isili ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Luca Melis è stato squalificato per quattro gare perché espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si rivolgeva all’arbitro con espressioni ingiuriose, ritardando l’uscita dal terreno di gioco. A fine gara si posizionava davanti all’ingresso dello spogliatoio arbitrale, tanto che il direttore di gara riusciva ad entrarvi solo dopo l’intervento dell’allenatore della sua squadra. Successivamente rivolgeva all’arbitro frasi gravemente minacciose.
La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, pur non negando il fatto, ovvero che il giocatore squalificato abbia vibratamente protestato all’indirizzo del direttore di gara, nega che lo stesso gli abbia impedito l’ingresso all’interno dello spogliatoio ed evidenzia altresì l’assenza di atti di violenza, arrivando a chiedere la diminuzione della squalifica applicata.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto arbitrale si evince pacificamente che il calciatore Melis abbia posto in essere una condotta offensiva, connotata da vibrate proteste, sia in campo, che poi alla fine della gara; è altrettanto pacifica l’assenza di atti di violenza, seppure le minacce e le espressioni offensive siano state commesse reiteratamente.
Il disposto normativo di cui all’art.19, comma 4°, lett.a) stabilisce la squalifica per due gare in caso di condotta gravemente antisportiva ed in caso di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Nel caso che ci occupa, la pacifica circostanza relativa al comportamento ingiurioso, unita al provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, determina la proporzionalità della sanzione nella misura di numero tre giornate di squalifica.
Ne consegue che la sanzione deve essere ridotta a tre gare perché più equa e proporzionata al fatto in esame.
Per tutte queste ragioni, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la Commissione riduce la squalifica da quattro a tre gare di squalifica.
Dispone la restituzione della tassa.
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