COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 101/A A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica per tre gare calciatori Pepi Gianmarco, Iudicelli Antonino, Giugno Nunzio, Perticone Giuseppe, Cona Carmelo, Di Tommasi Angelo Danilo ed Alma Filippo Alessandro – Gara 2^ categoria girone I) Eurosport Avola/Nuova Niscemi del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 101/A A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica per tre gare calciatori Pepi Gianmarco, Iudicelli Antonino, Giugno Nunzio, Perticone Giuseppe, Cona Carmelo, Di Tommasi Angelo Danilo ed Alma Filippo Alessandro - Gara 2^ categoria girone I) Eurosport Avola/Nuova Niscemi del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013 La A.S.D. Nuova Niscemi propone appello avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sopra indicati, dei quali chiede l'annullamento. Chiede altresì che gli venga assegnata gara vinta per 3 – 0, ritenendo che l'aggressione subita dalla Eurosport Avola assume caratteristiche di premeditazione determinata da intenti vendicativi per quanto accaduto nella gara di andata. Controdeduce la A.S.D. Eurosport Avola rigettando tali intenti vendicativi dimostrati, a suo dire, dalla estraneità di coinvolgimento alle liti occorse, da parte dei propri dirigenti. Chiede confronto, non ammissibile in questa sede. All'udienza dibattimentale è stato ascoltato sui motivi di appello il legale rappresentante della società appellante, che ha insistito nelle ragioni già espresse. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tali documenti ufficiali e segnatamente nell'allegato al rapporto di gara si evince che al 22° minuto del 2° tempo l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara in questione, perché in seguito ad un fallo e conseguente reazione “immediatamente nasceva una furibonda rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori titolari partecipanti al gioco e anche le rispettive panchine”. Essendosi messo da parte, l'arbitro riferisce di essere riuscito ad annotare quanti più nominativi dei tesserati di entrambe le società, coinvolti nella rissa, aggiungendo di non poterne indicare altri perché qualcuno si era tolto preventivamente la maglia di gara. Ciò premesso, può affermarsi che né l'appello né la conseguente audizione dibattimentale hanno aggiunto elementi tali da poter determinare una revisione dei provvedimenti assunti in primo grado.In primo luogo perché trattandosi di rissa che ha coinvolto quasi tutti i calciatori titolari e riserve, diventa secondario, per costante giurisprudenza sportiva, soffermarsi sulle fattispecie che ne hanno determinato il verificarsi nella vana ricerca delle primarie responsabilità da attribuire all'accaduto. Vale piuttosto l'assunto che entrambe le contendenti hanno dato luogo all'adozione effettiva, o in tesi non espressa, di provvedimenti disciplinari che avrebbero ridotto le squadre in un numero di calciatori ben inferiore al minimo consentito dal regolamento di gioco.In proposito appaiono perciò adeguate sia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara che l'ammenda, riferibile al comportamento dei tesserati impeditivo della continuazione della gara e riferibile alla partecipazione alla rissa di tesserati non identificati.In secondo luogo nulla di concreto viene contrapposto dalla società appellante in ordine all'identificazione dei responsabili fatti oggetto dei provvedimenti impugnati, apparendo lineare e priva di qualsivoglia dubbiosità la descrizione fornita dal direttore di gara; né l'avvenuta sostituzione del calciatore Pepi da appena 5 minuti può far ritenere apoditticamente che lo stesso non fosse presente e non abbia partecipato ai fatti in questione, in presenza di una specifica identificazione da parte del direttore di gara. Le sanzioni a carico dei calciatori non risultano meritevoli di riduzione, essendo appena adeguate ai comportamenti assunti dagli stessi e descritti negli atti ufficiali di gara. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto, con la conferma di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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