COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 108/A A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (AG), avverso squalifica calciatore Fortino Calogero fino al 31/12/2013 – Gara campionato calcio a 5 C2 girone B) Atletico Campobello C5 / Nissa Futsal del 19/01/2013 – C.U. N° 304 del 23/01/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 108/A
A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (AG), avverso squalifica calciatore Fortino Calogero fino al 31/12/2013 - Gara campionato calcio a 5 C2 girone B) Atletico Campobello C5 / Nissa Futsal del 19/01/2013 - C.U. N° 304 del 23/01/2013.
La A.S.D. Atletico Campobello C5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento di squalifica assunto dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Sig. Fortino Calogero, sostenendo che non vi sia stata intenzionalità nel fatto dell'avere colpito l'arbitro mediante la chiusura del cancello, pur biasimando quant'altro espresso dal predetto tesserato a fine gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale documento ufficiale si rileva che il calciatore Sig. Fortino Calogero, già espulso al 14° del 2° tempo, a fine gara colpiva l'arbitro “con vigoria al braccio con il cancello di chiusura del campo” insistendo nell'inveire, nel pronunciare frasi offensive e minacciose ed allontanandosi soltanto grazie all'intervento di un dirigente e di altri presenti che scongiuravano più gravi conseguenze.
Ciò posto non si ravvisa la possibilità di alcuna riduzione della sanzione irrogata, che appare in linea con quanto addebitato al calciatore, sia in relazione all'intenzionalità dei fatti occorsi, sia in relazione alla loro premeditazione compiutasi a fine gara.
P.Q.M.
Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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