COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 109/A A.S.D. PER SCICLI (RG), avverso squalifica per otto gare calciatore Scifo Stefano – Gara 1^ categoria girone “G” Città di Caniccatini / Per Scicli del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 109/A A.S.D. PER SCICLI (RG), avverso squalifica per otto gare calciatore Scifo Stefano - Gara 1^ categoria girone “G” Città di Caniccatini / Per Scicli del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Per Scicli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta. In particolare l'appellante sostiene che il calciatore sig. Stefano Scifo ha, da un canto, reagito ad un pugno sferratogli da un calciatore avversario e che, d’altro canto, non ha mai tentato di aggredire il direttore di gara risultando errata l’interpretazione data da questi al gesto, se pur deprecabile, posto in essere. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Stefano Scifo, al 27° del secondo tempo, veniva espulso per essere venuto a vie di fatto nei confronti di un calciatore avversario, anch’esso espulso, e che dopo la notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva nei confronti dell’arbitro simulando il gesto di volerlo colpire, ma si frenava immediatamente. In ragione di quanto sopra l'appello può trovare parziale accoglimento in quanto, dal fatto come descritto dal direttore di gara, non si evidenzia una volontà aggressiva del calciatore ma il gesto posto in essere va inquadrato più che altro in un comportamento protestatario e solo larvatamente minaccioso, che si è risolto in unico contesto senza ulteriori conseguenze. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale riduce a sei gare la squalifica a carico del calciatore Scifo Stefano. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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