COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 110/A A.S.D. FUTURA 2008 (ME), avverso squalifica fino al 30/04/2013 calciatore Torrini Gianluca e fino al 31/05/2013 calciatore Vergani Natale – Gara 3^ categoria girone “B” Alì Terme / Futura 2008 del 12/01/2013 – C.U. N° 36 del 16/01/2013 Delegazione Prov.le Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 110/A A.S.D. FUTURA 2008 (ME), avverso squalifica fino al 30/04/2013 calciatore Torrini Gianluca e fino al 31/05/2013 calciatore Vergani Natale - Gara 3^ categoria girone “B” Alì Terme / Futura 2008 del 12/01/2013 – C.U. N° 36 del 16/01/2013 Delegazione Prov.le Messina. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Futura 2008, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina in epigrafe riportata. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il reclamo in questione è inammissibile per essere stato inviato oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4 C.G.S. Infatti i provvedimenti impugnati sono rilevabili sul C.U. n. 36 del 16 gennaio 2013, pubblicato mediante affissione all’albo della Delegazione di Messina in data 17 gennaio 2013, mentre il reclamo risulta inoltrato a questa Commissione Disciplinare in data 25 gennaio 2013, così come risultante dall’affrancatura postale e cioè ben oltre i sette giorni previsti dalla sopra richiamata norma procedurale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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