COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 111/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica calciatori Galione Fabrizio per 5 gare e Modica Lorenzo per 4 gare – Gara campionato 1^ categoria gir. H Prizzi/Casteltermini del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 111/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica calciatori Galione Fabrizio per 5 gare e Modica Lorenzo per 4 gare - Gara campionato 1^ categoria gir. H Prizzi/Casteltermini del 20/01/2013 - C.U. N° 306 del 24/01/2013. La A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Vice Presidente delegato alla firma, propone appello avverso i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, in particolare chiedendo l'annullamento dell'ammenda per assoluta mancanza dei presupposti e la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori sopra indicati, che si sono limitati a proteste verbali senza assumere comportamenti offensivi e minacciosi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che a norma dell'art. 45 n° 3 punto d) C.G.S., non è impugnabile l'ammenda di € 150,00 per le società di prima categoria, che si conferma. Rileva altresì che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale documento ufficiale si legge che il calciatore Sig. Galione Fabrizio è stato espulso al 41° del 2° tempo per contegno offensivo nei confronti del direttore di gara, che tentava di aggredire talché veniva allontanato dai propri dirigenti. Il predetto seguitava nel esprimersi minacciosamente dallo spazio antistante agli spogliatoi. Si legge altresì che a fine gara il calciatore Sig. Modica Lorenzo tentava di aggredire l'arbitro, facendosi allontanare dai propri dirigenti, esprimendosi tuttavia in modo offensivo e minaccioso all'indirizzo del direttore di gara. Ciò posto va rilevato che quanto asserito dalla società appellante circa il comportamento dei propri tesserati non trova che minimo riscontro negli atti di gara. Tuttavia, in parziale accoglimento dell'appello, si ravvisa accoglibile l'istanza di riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, da contenersi come in dispositivo ed in linea con numerosi precedenti specifici, tenuto conto che nessuna particolare più grave conseguenza si è verificata, sia pure grazie anche al dovuto ma sempre apprezzabile pronto intervento dei dirigenti della squadra. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Galione Fabrizio ed in tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Modica Lorenzo. Senza addebito di tassa reclamo.
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