COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 115/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica per sei gare calciatore Giglia Gaetano – Gara 1^ categoria girone “C” Futura Brolo / Sinagra Calcio del 19/01/2013 – C.U. N° 309 del 25/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 115/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica per sei gare calciatore Giglia Gaetano - Gara 1^ categoria girone “C” Futura Brolo / Sinagra Calcio del 19/01/2013 – C.U. N° 309 del 25/01/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A. D. Sinagra Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante ammette che il proprio calciatore si sia rivolto nei confronti del Commissario di Campo ritenendo che si trattava di un dirigente della squadra avversaria che stava colloquiando con esso Presidente, anche perché questi non si era qualificato, e che il calciatore, in ogni caso aveva avuto solo un comportamento irriguardoso e non già minaccioso ed aggressivo. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dal rapporto del Commissario di Campo si evince che questi al termine della gara, mentre si trovava nello spiazzo antistante gli spogliatoi, stava discutendo, dopo essersi qualificato, con una persona che indossava una tuta con i colori sociali della Pol. Sinagra Calcio, non iscritta in elenco, e qualificatasi come il Presidente (circostanza questa confermata dalla stessa reclamante) quando gli si faceva incontro il n.21 della Pol. Sinagra Calcio che dapprima gli si rivolgeva con tono minaccioso e subito dopo tentava di aggredirlo non riuscendovi per il pronto indietreggiare del Commissario di Campo e per il contestuale intervento di alcun compagni di squadra che lo bloccavano e che a “forza” lo trascinavano nello spogliatoio. In ragione di quanto sopra il comportamento posto in essere dal calciatore Giglia Gaetano in danno del commissario di campo è certamente una condotta aggressiva e minacciosa la cui sanzione può comunque essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Giglia Gaetano. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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