COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 49/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. PIETRO CUNDARI (Presidente A.S.D. Modica Calcio) 2. A.S.D. MODICA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 49/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. PIETRO CUNDARI (Presidente A.S.D. Modica Calcio) 2. A.S.D. MODICA CALCIO La Procura Federale, con nota 3466/668 pf 11-12 SP/AM/ma del 07/12/2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente Sig. Pietro Cundari della violazione di cui all'art. 1 comma 3) C.G.S., che sancisce l'obbligo di presentazione dei tesserati, se convocati, innanzi agli organi di Giustizia Sportiva; la Società A.S.D. Modica per la violazione ascritta al suo Presidente, ex art. 4 comma 1 (responsabilità diretta). Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia documentalmente che il Sig. Pietro Cundari veniva convocato per il giorno 12 marzo 2012 dal collaboratore della Procura Federale, intento ad alcune indagini originate da dichiarazioni rese alla stampa in occasione della gara Ragusa / Modica dell' 11 dicembre 2011. Il Sig. Cundari faceva pervenire richiesta di differimento “a data da destinarsi”, talché veniva ulteriormente convocato per il 19 marzo 2012. In tale data il Sig. Cundari non si presentava, né faceva pervenire giustificazione alcuna in merito alla sua assenza. La sanzione va applicata nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dispone infliggersi al Sig. Pietro Cundari, Presidente della A.S.D. Modica Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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