COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 1/2013 GIARRATANESE – NEW POZZALLO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 1/2013 GIARRATANESE - NEW POZZALLO 0-0; Sospesa al 45' del p.t.; Reclamo New Pozzallo. Con reclamo ritualmente proposto la Società New Pozzallo chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Giarratanese, addebitando a quest'ultima la responsabilità della sospensione definitiva della gara a causa degli atti di violenza subiti da propri tesserati da parte di tesserati e persone comunque riconducibili alla consorella; Esaminati gli atti ufficiali che, come risaputo, hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva che, alla fine del primo tempo, il calciatore Renna Giuseppe (Giarratanese), precedentemente espulso, assumeva contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro il quale subiva anche il contegno gravemente offensivo, di natura marcatamente razzista, da parte dei calciatori Puma Valerio e Corallo Emanuele, entrambi della Società Giarratanese; successivamente l'arbitro notava alcuni tesserati e sostenitori della Società Giarratanese colpire tesserati della Società New Pozzallo, due dei quali mostravano chiare ferite e tumefazioni agli zigomi; L'arbitro, considerata la situazione di grave pericolo che si era determinata sia per lo stesso che per i componenti della Società New Pozzallo, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la opportunità di tale decisione; Sancita la responsabilità della Società Giarratanese alla quale va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara stante il comportamento, evidenziato in narrativa, dei propri tesserati, identificati e non, e sostenitori; Considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Società Giarratanese si sono resi responsabili di cori espressivi di discriminazione razzista nei confronti dell'arbitro; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati già assunti e riportati sul C.U. n. 319 del 31/01/2013; Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.; Visto l'art. 11, punto 3, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società New Pozzallo, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Giarratanese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 750,00.
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