COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 83 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 35 del 20.12.2012) Reclamo della società Cascina Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Casali Marco fino al 20.04.2013 (4 mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 83 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 35 del 20.12.2012) Reclamo della società Cascina Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Casali Marco fino al 20.04.2013 (4 mesi) Con tempestivo reclamo la società Cascina Calcio impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Casali Marco “per aver spinto il D.G. ponendogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa mezzo metro, senza provocargli dolore”. La società non nega che il calciatore abbia poggiato le mani sul petto del Direttore di Gara, ma contesta che l’indietreggiamento di quest'ultimo, conseguente alla spinta, sia dipeso dalla condotta del giocatore, atteso che lo stesso Direttore di Gara afferma di non aver avvertito dolore e di non aver subito danni fisici. La reclamante motiva altresì la richiesta di riduzione dell’entità della sanzione inflitta, invitando l’Organo Giudicante a tenere in considerazione i ‘trascorsi’ dell’atleta, generalmente corretto e non propenso a gesti del genere. La Commissione, alla quale viene chiesto di riesaminare e valutare la congruità della sanzione impugnata, delibera quanto segue. Risulta necessario premettere che gli atti ufficiali danno ampiamente prova della condotta materiale, dell’evento e della sussistenza del nesso di causalità, avendo l’arbitro confermato - con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori - di aver dovuto indietreggiare di circa mezzo metro a causa della spinta ricevuta. Tuttavia, alla luce delle risultanze istruttorie, l’entità della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure risulta eccessiva, non tanto per i ‘trascorsi’ dell’atleta che appaiono irrilevanti, quanto perché la condotta oggetto di contestazione rappresenta un singolo episodio della gara, la cui portata lesiva è stata ridimensionata dallo stesso arbitro, e, comunque, non accompagnata da espressioni offensive e/o minacciose. Alla luce di siffatte considerazioni, pertanto, il reclamo risulta meritevole di accoglimento, occorrendo, in applicazione dei criteri costantemente seguiti da quest’Organo Giudicante, rideterminare l’entità della sanzione inflitta nella misura di cui al dispositivo P.Q.M. la C.D.T.T.: - Accoglie il reclamo proposto dalla Società Cascina Calcio, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Casali Marco al 20.03.2013. - Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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