COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 92 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo Della Società S.S.D. Sestese Calcio, Avverso Le Squalifiche Inflitte Dal G.S.T. Al Giocatore Sanni Niccolò Per Tre Gare E All’allenatore Gutili Enrico Fino Al 16/02/2013 ( C.U. N. 39 Del 17/01/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
92 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo Della Società S.S.D. Sestese Calcio, Avverso Le Squalifiche Inflitte Dal G.S.T. Al Giocatore Sanni Niccolò Per Tre Gare E All'allenatore Gutili Enrico Fino Al 16/02/2013 ( C.U. N. 39 Del 17/01/2013).
Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo per la squalifica, relativa all'allenatore Gutili Enrico, fino al 16 febbraio 2013 in quanto non reclamabile ex art. 45 C.G.S..
La citata norma, titolata Sanzioni, recita al comma 3 “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”
Quanto poi alla restante posizione, relativa al giocatore Sanni Niccolò, la società S.S.D. Sestese Calcio, con rituale e tempestivo gravame adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. che, con riferimento ai fatti avvenuti in data 13 gennaio 2013 nel corso dell'incontro casalingo disputato contro la società Sangiovannese, così motivava: “Al fischio di fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”.
L’impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti, eccepisce l'eccessività della sanzione rilevando che si sarebbe trattato di un'unica intemperanza verbale cui non sarebbero seguite altre frasi oltraggiose o minacciose.
Conclude pertanto, ritenendo la sanzione “eccessiva, sproporzionata ed ingiusta”, per la riduzione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del tesserato.
All'udienza del 1 febbraio 2013, il Presidente della società Sestese calcio, previa lettura del supplemento reso dal D.G. su richiesta della Commissione, si riportava ai contenuti e alle conclusioni del reclamo ribadendo l'eccessiva onerosità della sanzione nei confronti del calciatore al quale non poteva essere comunque contestata l'aggravante in ragione della unicità della violazione.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
Tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono infatti stati confermati dal D.G. che nel supplemento di rapporto - ulteriore elemento di indagine espressamente richiesto da questo organo di Giustizia - ha specificato che le offese sarebbero state urlate da una distanza di circa un metro.
Sfugge all'organo giudicante la ragione per cui, ad avviso della società reclamante, non sarebbe contestabile l' aggravante del ruolo di capitano anche perché le motivazioni relative all'unicità della violazione potrebbero avere senso solo se fosse stato applicato un inasprimento della squalifica per reiterazione delle condotta illecita.
Per quanto attiene alla condotta assunta occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo e, pur evidenziando che non di tratta di un atteggiamento “particolarmente” offensivo, occorre comunque rilevarne l'indubitabile contenuto denigratorio che giustifica pienamente il provvedimento adottato.
Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha quindi l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività; ecco la ragione dell'art. 73 comma 4 delle N.O.I.F. che stabilisce la sussistenza di una specifica aggravante, contestabile al capitano, laddove il suo comportamento si allontani da quei doveri di probità e correttezza che concretamente incombono su qualsiasi tesserato.
La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili, anche in considerazione dell'aggravante contestata.
P.Q.M.
La C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo per quanto concerne la posizione dell'allenatore Gutili Enrico e conferma nel resto la decisione del G.S.T. disponendo l'incameramento della tassa di reclamo.
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