COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Policras Sovicille A.S.D. avverso la squalifica inflitta al calciatore Davide Bosco fino al 17.05.2013 (4 mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Policras Sovicille A.S.D. avverso la squalifica inflitta al calciatore Davide Bosco fino al 17.05.2013 (4 mesi) Con reclamo tempestivamente proposto la Policras Sovicille impugna la squalifica inflitta al calciatore Davide Bosco fino al 17.05.2013, comminata con la seguente motivazione “espulso per grave fallo di gioco, dopo la notifica spingeva il D.G. minacciandolo ed offendendolo”. La società sostiene l'eccessività della sanzione inflitta al calciatore, ritenendo opportuno precisare, in termini di attenuante, che pochi istanti prima dell’episodio in questione il calciatore Bosco aveva subito un grave fallo da parte di due avversari (non visto dal D.g.), per cui il fallo commesso successivamente con molta probabilità non sarebbe avvenuto se l’arbitro avesse sanzionato il fallo subito dallo stesso calciatore. La società riconosce che il calciatore ha avuto una reazione verbale eccessiva, che condanna senza attenuanti, mentre nega l’aver il Bosco attinto l’arbitro con una spinta (quest’ultimo, in realtà, avrebbe semplicemente toccato con un dito la mano del direttore di gara per richiamarne l’attenzione) e l’aver profferito minacce. La reclamante, infine, nel chiedere una riduzione della sanzione, dà atto che alla partita era presente un commissario di campo che 'probabilmente' potrebbe meglio riferire nel merito. La Commissione, alla quale viene chiesto di riesaminare i fatti, valutando la congruità della sanzione impugnata, delibera quanto segue. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. Le eccezioni mosse dalla reclamante sono per lo più irrilevanti e, comunque, smentite dal contenuto dei rapporti arbitrali, ai quali, com’è noto, viene riconosciuto carattere di fede privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione e allegazione. Poiché la reclamante non pare fornire dimostrazione di ‘buon governo’ delle norme del C.G.S, occorre ribadire nuovamente che gli Organi di giustizia sportiva giudicano - ai sensi dell’art. 35 sulla base dei soli mezzi prova ivi indicati. Sotto questa prospettiva, pertanto, non può accogliersi la richiesta di acquisizione del rapporto del Commissario di campo, che, alla luce di quanto sopra argomentato, risulta assolutamente superfluo avendo l'arbitro offerto una ricostruzione fattuale puntuale, univoca e non contraddittoria. Ciò detto e premesso, passando all’esame di merito, l’arbitro con il supplemento di rapporto ha negato la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante, confermando sia la spinta che le minacce. La sanzione applicata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio di congruità, risulta esente da critiche, in quanto ben calibrata in conformità ai criteri seguiti e applicati da quest'Organo Giudicante in materia di percosse, offese e minacce. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Respinge il reclamo proposto dalla Policras Sovicille, confermando la sanzione inflitta al calciatore Davide Bosco fino al 17.05.2013.
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