COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Atletico Firenze Avverso Inibizione Del Dirigente Turci Paolo Fino Al 2832013. (C.U. N° 21 Del 28112012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Atletico Firenze Avverso Inibizione Del Dirigente Turci Paolo Fino Al 2832013. (C.U. N° 21 Del 28112012) Propone rituale reclamo la A.S.D. Atletico Firenze avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Firenze nei confronti del dirigente Paolo Turci con la seguente motivazione: “Per offese anche di contenuto razzista e minacce nei confronti del D.G. a seguito di una decisione tecnica.”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non contesta il comportamento non regolamentare ed ingiurioso del proprio tesserato, ma esclude che lo stesso abbia rivolto al D.G. espressioni discriminatorie razziali, sottolinea l’attività sociale svolta dalla società evidenziando come nelle proprie file giochino alcuni calciatori di colore, la qual cosa striderebbe non poco con il comportamento gravemente ingiurioso attribuito al Turci, Chiede di essere udita. All’udienza del 122013 il Presidente della ASD Atletico Firenze, ribadiva le difese già svolte nel reclamo richiamando altresì un precedente con la società dello stesso arbitro nello scorso campionato, nel quale il D.G. avrebbe manifestato una certa qual prevenzione nei confronti della società medesima, proprio relativamente a comportamenti a sfondo razzistico. La C.D. esaminati gli atti, sentita, come detto, la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Invero il D.G. nel suo supplemento conferma integralmente il contenuto del rapporto e, quindi, le precise offese pronunciate dal tesserato, precisando di non aver mai in precedenza affermato che all’interno della società reclamante vi fossero dei razzisti. E’ noto il valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale e del supplemento, principio cardine del procedimento sportivo. Tale valore fa sì che quanto attribuito al dirigente Turci non possa che essere certificato a suo carico. In punto di sanzione essa appare congrua, aggravando, per il contenuto altamente ingiurioso della connotazione discriminatoria, la consueta sanzione che sarebbe stata inflitta per i comportamenti non regolamentari, ingiuriosi e minacciosi che la società reclamante ha ammesso e non contestato. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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