COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 85 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Audace Isola d’Elba in riferimento alla gara del Campionato Juniores Livorno 9 vs Audace Isola d’Elba del 15 dicembre 2012. (C.U. n. 29/ 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
85 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’A.S.D. Audace Isola d’Elba in riferimento alla gara del Campionato Juniores Livorno 9 vs Audace Isola d’Elba del 15 dicembre 2012.
(C.U. n. 29/ 2012).
La gara indicata in epigrafe non è stata disputata, come indicato sul C.U. n. 29 del 15 dicembre 2012 della Delegazione Provinciale di Livorno a causa della indisponibilità del campo (“N.D.I.C.”).
La società qui reclamante chiede vedersi assegnata la vittoria nella gara attribuendo la responsabilità dell’accaduto alla società G.S. Livorno 9 S.D..
Chiede in via istruttoria che vengano ascoltati i capitani delle due squadre che, assieme al D.G., hanno verificato le condizioni del campo.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto dell’arbitro, delibera di respingere il reclamo.
Con detto documento l’arbitro precisa di aver effettuato il sopraluogo previsto alle ore 14,30 constatando l’impraticabilità del campo, per cui era costretto al rinvio definitivo della competizione. A maggior precisazione indica che la società ospitante ha tentato di tracciare il terreno di gioco senza riuscirvi a causa della eccessiva quantità di acqua in cui affondava il carrello usato per la segnatura.
Dopo aver atteso la scadenza del termine di comporto previsto, disponeva la sospensione definitiva.
La Commissione richiama il carattere di prova privilegiata, e quindi inconfutabile, del rapporto di gara a norma dell’articolo 35 del C.G.S., rilevando che, secondo il disposto dell’art. 60, comma 1, delle N.O.I.F., rientra nella competenza esclusiva del D.G. stabilire se il campo sia, per qualsiasi causa, impraticabile.
In adempimento al disposto normativo l’arbitro ha proceduto alla identificazione dei calciatori ed al sopraluogo alla presenza dei due capitani.
Per quanto riguarda le richieste istruttorie esse non possono trovare accoglimento trattandosi di prove testimoniali, espressamente escluse nel processo disciplinare sportivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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