COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 76 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.D.C.S Anchetta S.S.D. avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, inflittale dal G.S.T.Toscana; 78 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dal G.S.D. Real Calcetto Rapolano, in opposizione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, inflittale dal G.S.T.Toscana. (C.U. n. 32/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
76 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’A.D.C.S Anchetta S.S.D. avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, inflittale dal G.S.T.Toscana;
78 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dal G.S.D. Real Calcetto Rapolano, in opposizione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, inflittale dal G.S.T.Toscana.
(C.U. n. 32/2012).
Il provvedimento assunto dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione:
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 28 del 15.11.2012;
-il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali
rileva che:
-la gara è stata sospesa al 14° del s.t. avendo le due società rinunciato
al proseguimento della stessa;
P.Q.M.
-visto l'art. 53 nn. 1 - 2 e 7 delle N.O.I.F.;
-infligge al G.S.D. Real Calcetto Rapolano ed all'A.S.D. Centro Sportivo Anchetta
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-6, la penalizzazione di UN punto in classifica nonche' l'ammenda di 150
Euro quale prima rinuncia.
viene tempestivamente impugnato dalle Società di cui in epigrafe le quali, sia pure con motivazioni diverse, concludono entrambe per il suo annullamento.
Più in particolare la Società Anchetta, dopo aver sollevato una questione di ordine procedurale, nega di aver inteso rinunciare alla prosecuzione della gara affermando che il D.G. non ha posto in essere al riguardo alcun “confronto” con la dirigenza della Società dato che “Gli unici colloqui intercorsi durante la sospensione della gara sono avvenuti tra il direttore di gara e i giocatori di entrambe le squadre che manifestarono la volontà di non riprendere il gioco per mancanza delle condizioni di sicurezza. ”
Sulla base di tale premessa, citando gli articoli del C.G.S. che si riferiscono alla responsabilità delle Società in materia di atti violenti di propri sostenitori, attribuisce alla Società Real Calcetto Rapolano la piena ed intera responsabilità dell’accaduto, chiamandola a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva sulla base di quanto statuito dall’art. 14, c. 1, del C.G.S..
Conclude per l’annullamento della decisione del G.S.T. nei propri confronti e chiede l’audizione del legale di fiducia.
Dal canto proprio il G.S.D. Real Calcetto Rapolano, afferma che “le condizioni ambientali erano di assoluta tranquillità da parte di tutti i componenti e che la propria squadra, (ospitante) che conduceva la gara per 4 a 1, non voleva assolutamente che la partita fosse sospesa.
Il reclamo si conclude con la richiesta, oltre che della personale audizione del legale rappresentante, dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Questi i fatti che hanno indotto il G.S.T. ad assumere la decisione impugnata da entrambe le Società.
Nel rapporto di gara l’Arbitro segnala che al 14° del II tempo tre spettatori scesi dalla Tribuna sono entrati nella palestra e, nonostante il pronto intervento dei Dirigenti della squadra ospitante, hanno schiaffeggiato un calciatore della squadra avversaria.
Egli, al fine di consentire la medicazione del calciatore aggredito, sospendeva temporaneamente la gara mentre nel frattempo i dirigenti del Rapolano, che avevano chiesto l’intervento dei Carabinieri giunti dopo circa venti minuti, provvedevano a far allontanare gli aggressori.
Trascorsi dai fatti circa 30 minuti, continua il D.G. nel rapporto, i calciatori dell’Anchetta, non ritenevano di essere al sicuro nel rientrare in campo, mentre il Presidente del Rapolano insisteva per la ripresa del gioco.
A questo punto il D.G. decretava la sospensione definitiva della gara.
Introdotto il dibattimento ed ascoltate le parti che, dopo aver avuto cognizione del supplemento di rapporto reso dal D.G. al giudicante, si sono riportate alle conclusioni indicate con i gravami, la Commissione, riunita in Camera di consiglio, nell’esaminare gli atti ufficiali, rileva preliminarmente nelle dichiarazioni rese dal D.G. un’assoluta contraddittorietà.
Infatti il D.G. conclude il rapporto di gara con la seguente affermazione:
“Trascorsi circa 30 minuti dall’inizio dell’accaduto (sopra riportato), i giocatori dell’Anchetta non si sentivano più al sicuro nel rientrare in campo, il Dirigente del Rapolano (Andreoni Michele) premeva per il prosieguo della gara, ma in seguito poi anche alcuni giocatori del Rapolano non se la sentivano di riprendere.”
A detto rapporto veniva allegata la seguente nota:
“Dopo aver sospeso la partita per i suddetti fatti, ho provato a riprendere il controllo della situazione, dopodichè ho sentito i giocatori sia di casa che ospiti che mi hanno espresso la volontà di non continuare, il capitano insisteva di non voler continuare per paura degli sconosciuti di prima.
A quel punto ho deciso definitivamente di sospendere la gara.”
Infine in data 8 gennaio c.a., richiesto dal giudicante, è pervenuto il seguente supplemento di rapporto:
Come già scritto nei precedenti allegati di rapporto, dopo aver ristabilito la calma e la tranquillità grazie all’arrivo delle forze dell’ordine, la squadra di casa (Real Calcetto Rapolano nella figura del Presidente Androni Michele hanno spinto per la ripresa della gara ma i giocatori dell’altra squadra insistevano con il non volere riprendere per la paura di un’altra incursione dei soggetti ignoti sopra citati
Il raffronto di tali note induce la Commissione a convocare l’arbitro affinché chiarisca gli effettivi termini della questione.
Infatti il D.G. afferma dapprima, sul rapporto di gara, che i giocatori dell’Anchetta non si sentivano più al sicuro e che poi anche alcuni giocatori del Rapolano non se la sentivano di riprendere.”
Si osserva che l’interpretazione letterale di quanto sopra, peraltro l’unica possibile, indica che tutti i calciatori dell’Anchetta non intendessero riprendere la gara.
In questo senso è sintomatico l’uso dell’articolo determinativo “i” viene usato in
contrapposizione al termine assolutamente generico “alcuni” calciatori del Rapolano dei quali peraltro non viene determinato il numero.
A quest’ultimo proposito si ricorda che la regola 3 del gioco del calcio prevede che le gare non possano iniziare né continuare ove una o entrambe le squadre presentino un organico inferiore a sette unità.
L’accertamento del numero dei calciatori di ciascuna squadra che “non intendevano giocare” appare determinante agli effetti del giudizio disciplinare per cui, sotto tale aspetto il comportamento dell’arbitro è da censurare in via preliminare.
Inoltre il D.G., evidentemente colto da dubbi in sede di rilettura del rapporto, aggiunge un “allegato al referto della gara….. del 09.11.2012”, con il quale precisa di aver “sentito” i giocatori “sia di casa che ospiti” e che questi hanno manifestato la volontà di non intendere continuare la gara.
Siffatta “precisazione”, indubbiamente modificativa di quanto indicato sul rapporto, ha conseguentemente indotto il G.S.T. a ritenere che le squadre fossero entrambe rinunciatarie per cui a norma dell’art. 53 delle N.O.I.F. ha emesso la decisione qui in esame.
Ma v’è ancora di più.
Nel redigere il supplemento richiesto dal giudicante, l’arbitro ha ancora una volta cambiato versione affermando, questa volta, “che la squadra di casa” intendeva proseguire nella competizione mentre i giocatori dell’altra squadra (“il capitano o un gruppo di calciatori”) insistevano per la sospensione.
In conseguenza di ciò il Collegio sospende l’esame della vicenda dando mandato alla Segreteria di convocare il D.G. della gara in esame per il giorno 1 febbraio p.v. alle ore 18,00.
Ascoltato di persona in data odierna, il D.G., rispondendo a precise domande rivoltegli, ha ripercorso quanto accaduto fornendo la versione definitiva dei fatti.
Le dichiarazioni conclusivamente rese dall’arbitro in data odierna consentono alla C.D. di passare a decisione rilevando quanto segue:
Il G.S.T. ha emesso il proprio provvedimento sulla base del rapporto di gara, e relativa nota allegata, alla luce dei quali quello assunto costituiva l’unica decisione possibile, risultando da detti documenti che i calciatori di entrambe le squadre (tutti quelli dell’Anchetta ed alcuni del Rapolano) rifiutavano la prosecuzione della gara.
Sotto l’aspetto normativo premette il Collegio di essersi più volte pronunciato in ordine alla mancata prosecuzione di una gara, con decisioni assunte in base ad un orientamento costante derivante dall’ applicazione di due principi fondamentali enunciati dalle norme federali in proposito.
Il primo, quello posto dal G.S.T. a base della propria decisione, è relativo all’applicazione di quanto disposto dall’art. 53 delle N.O.I.F., il cui primo comma statuisce oggettivamente ed in modo assolutamente incontrovertibile che “Le Società hanno l’obbligo di………e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.”
L’inosservanza di detta parte della norma determina l’applicazione, a carico di ciascuna società, delle sanzioni previste ai commi successivi del medesimo articolo.
Il secondo principio è quello indicato dall’articolo 64 delle N.O.I.F. il quale, dopo aver premesso che al D.G. sono conferiti i poteri previsti dalle carte federali, gli impone l’obbligo di non dare inizio alle gare o di non proseguirle allorché si verifichino fatti che, a suo giudizio, siano pregiudizievoli dell’incolumità propria e comunque dei soggetti presenti in campo.
Ipotesi questa non ricorrente nella fattispecie per cui la norma da applicare è unicamente quella di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., previo accertamento delle responsabilità di ciascuna squadra.
Rileva a tal fine il Collegio che l’arbitro nel corso della lunga, e questa volta minuziosa, deposizione oggi resa ha precisato che:
- una volta ristabilita la calma sussistevano tutte le premesse per la sua regolare conclusione non ravvisandosi elementi di pericolo;
- pur non essendo in grado di indicarne l’esatto numero afferma che la maggioranza dei calciatori dell’Anchetta, fra essi anche il capitano, non intendeva proseguire l’incontro, nel quale soccombeva per 4 a 1, anzi alcuni di essi erano già rientrati negli spogliatoi.
Conferma, inoltre, che il Presidente del Rapolano, dopo un iniziale tentennamento dei propri calciatori, ha insistito per la prosecuzione della gara.
Tali conclusive affermazioni sono più che sufficienti ad attribuire alla squadra dell’A.S. Anchetta, ex art. 53, c. 2, delle N.O.I.F., la piena responsabilità sulla mancata prosecuzione della gara, superandosi in tal modo anche l’avvenuto riconoscimento, responsabilmente ammesso dal D.G., di non essere state poste in essere le procedure relative alla formalizzazione della mancata prosecuzione.
In ordine a quanto fin qui descritto si richiama l’attenzione degli arbitri sulla assoluta necessità di adempiere – attraverso una puntuale conoscenza delle relative norme – alle formalità connesse con la disputa delle gare. La mancata o errata formalizzazione delle decisioni assunte sul campo può essere origine di iter contenziosi dispendiosi, in termini economici e di impegno, per le società e per la giustizia sportiva, senza considerare eventuali rallentamenti nella disputa dei campionati.
P.Q.M.
la C.D., rilevato che il G.S.T. è stato fuorviato nella propria decisione dalle non precise indicazioni rese dal D.G. in sede di rapporto, delibera di riformare la decisione impugnata nei termini che seguono.
- accoglie il gravame proposto dal GSD Real Rapolano, annulla i provvedimenti disciplinari impugnati, disponendo la restituzione della tassa ove acquisita
- Infligge alla A.S.D. Anchetta, in applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta), disponendo l’acquisizione della tassa di reclamo;
- accoglie il gravame proposto dal G.S.D. Real Rapolano annulla i provvedimenti disciplinari impugnati, disponendo la restituzione della tassa ove acquisita.
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