COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – ASD ARRONE DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – ASD ARRONE DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Dil. AMC 98, chiedendo la ripetizione della gara. Era presente l’arbitro della gara, la società reclamante e la società controinteressata. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva questa Commissione che il direttore di gara ha specificamente dichiarato che l’unico documento esibito, prima dell’inizio della partita, dalla società Arrone con riferimento all’allenatore Ribichini Valerio è stato l’attestato di abilitazione [prodotto in copia] e che nessun altro documento è stato esibito dalla società nonostante lo specifico invito in tal senso rivolto dall’arbitro stesso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società Arrone, l’arbitro ha altresì, specificato che i dirigenti di tale società presenti in occasione della gara in questione non hanno mai esibito la richiesta di emissione della tessera di tecnico relativa al medesimo Ribichini. In virtù delle suddette dichiarazioni è da ritenere corretto la decisione del direttore di gara volta ad impedire l’ingresso in panchina da parte dell’allenatore Ribichini in quanto non munito della documentazione regolamentare. La partita si è pertanto svolta in modo regolare non essendo configurabile alcun errore tecnico imputabile al direttore di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo della società AMC 98 dispone l’omologazione della gara AMC 98 – ASD ARRONE con il risultato acquisito sul campo [1-0]. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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