COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANELLO – MONTEFALCO DISPUTATA A PRETOLA IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’AMMENDA DI EURO 400,00 – ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE GARGIULO MARCO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANELLO – MONTEFALCO DISPUTATA A PRETOLA IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALL’AMMENDA DI EURO 400,00 - ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE GARGIULO MARCO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Dil. Pianello, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo presentato dalla società Polisportiva Dilettantistica Pianello con riferimento tanto alla squalifica del calciatore Marco Gargiulo quanto all’ammenda di €.400,00, disposta l’audizione dell’arbitro di gara e del Sig. Mario Roscini nella qualità di Presidente della società reclamante, osserva quanto appresso. E’ indubbio che, con riferimento alla squalifica del calciatore Marco Gargiulo, i fatti evidenziati dall’arbitro nel referto di gara e da questo confermati in sede di audizione dinanzi a questa Commissione siano da considerarsi gravi al punto da giustificare l’applicazione di una rilevante squalifica in considerazione del fatto che non può essere consentita l’aggressione fisica, di qualsivoglia tipologia, del direttore di gara. Ciò posto le dichiarazioni rese dall’arbitro, che ha precisato di non aver ricevuto conseguenze particolari e vistose a seguito dell’atto di violenza subito consentono a questa Commissione di ritenere congrua la squalifica del calciatore Marco Gargiulo fino al 30/06/2014. Quanto invece all’ammenda, non emergono fatti rilevanti ai fini di una modificazione della sanzione irrogata alla società, sanzione che pertanto deve essere confermata. P.Q.M. In parziale accoglimento della società Polisportiva Dilettantistica Pianello, riduce la squalifica al calciatore Gargiulo Marco fino al 30/06/2014. Conferma nel resto la decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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