COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILI TODI, RUGGIERI ANDREA, RUGGIERI NICOLA E TROMBETTONI LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A TODI IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’AMMENDA DI EURO 600,00. – ALLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL DIRIGENTE RUGGERI ANDREA. – ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2013 INFLITTA ALL’ALLENATORE RUGGERI NICOLA. – ALLA SQUALIFICA FINO AL 16.04.2013 INFLITTA AL SIG. TROMBETTONI LUCA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILI TODI, RUGGIERI ANDREA, RUGGIERI NICOLA E TROMBETTONI LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A TODI IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALL’AMMENDA DI EURO 600,00. - ALLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL DIRIGENTE RUGGERI ANDREA. - ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2013 INFLITTA ALL’ALLENATORE RUGGERI NICOLA. - ALLA SQUALIFICA FINO AL 16.04.2013 INFLITTA AL SIG. TROMBETTONI LUCA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2013, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 24.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSD Giovanili Todi, Ruggieri Andrea, Ruggieri Nicola e Trombettoni Luca, chiedendo l’ annullamento e/o la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara ed i reclamanti. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed in particolare all’esito dell’audizione del direttore di gara e dei reclamanti la Commissione osserva quanto segue. - Per quanto concerne la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società, l’istruttoria ha consentito di accertare che l’impianto è dotato di due cancelli di cui uno per accedere al terreno di gioco e l’altro all’area recintata dove si trovano gli spogliatoi; ciò posto, le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione in atti non hanno consentito, stante la loro contraddittorietà, di appurare con univoca certezza che il cancello che consentiva l’ingresso alla struttura sportiva fosse rimasto aperto per tutta la durata della gara. Al contrario la Commissione ritiene accertato che al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi si trovassero anche soggetti non tesserati i quali offendevano e minacciavano reiteratamente l’arbitro, condotta peraltro posta in essere dai sostenitori della squadra di casa anche all’esterno dell’impianto di gioco. Alla luce di quanto sopra si ritiene congruo contenere l’ammenda in €. 400,00. - Per quanto riguarda gli addebiti mossi a Ruggeri Andrea, le circostanziate dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione [laddove non mostra alcun dubbio nel riconoscere nella persona di Ruggeri Andrea l’autore dei fatti addebitati, per averlo in precedenza identificato ed allontanato dal campo] hanno vieppiù consentito di dare conferma a quanto riportato nel supplemento del rapporto di gara e cioè che il predetto dirigente è stato allontanato dal campo per aver ripetutamente offeso l’arbitro pronunciando frasi blasfeme. Dopo il termine della gara, lo stesso Ruggeri Andrea, nel reiterare le pesanti offese e minacce, cercava di impedire al direttore della gara l’uscita dal cancello dell’impianto sportivo e nel contempo l’attingeva con uno sputo in pieno volto. Successivamente il Ruggeri spingeva il cancello suddetto contro il corpo dell’arbitro procurandogli un forte ed immediato dolore che, però, come dichiarato dallo stesso direttore di gara, non gli provocava conseguenze lesive. In merito alle difese svolte dai reclamanti, la Commissione rileva che la ”dichiarazione” resa dal Compartimento di Polizia Stradale per l’Umbria distaccamento di Todi, allegata al reclamo, costituisce mera comunicazione, peraltro de relato [in quanto non sottoscritta direttamente dai componenti della pattuglia che si trovava presso l’impianto], come tale non avente idonea efficacia probatoria nei procedimenti di fronte agli organi della Giustizia Sportiva con riferimento al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tutto ciò considerato, la Commissione ritiene tuttavia che la sanzione inflitta dal G.S. sia eccessiva, in considerazione del fatto che la condotta del sig. Ruggeri, pur grave, non ha cagionato conseguenze lesive al direttore di gara; l’inibizione può quindi essere ridotta fino al 30.06.2015. - Quanto alla posizione dell’allenatore Ruggeri Nicola, è emerso che lo stesso ha reiteratamente protestato all’indirizzo dell’arbitro, pronunciando parole offensive al suo indirizzo. Tale comportamento è sicuramente censurabile; la squalifica, anche in considerazione della lievità dei fatti, può però essere ridotta fino al 25.01.2013. - Va infine esaminata la condotta dal sig. Trombettoni Luca, dirigente e assistente dell’arbitro, il quale ha reiteratamente offeso il direttore di gara, tentando addirittura di colpirlo con la bandierina, non riuscendo nell’intento. Il comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro è stato peraltro reiterato in due occasioni anche al termine della gara. Alla luce di ciò la sanzione inflitta dal G.S. merita integrale conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo della società CSD Giovanili Todi: •riduce l’ammenda alla società ad €. 400,00; •riduce l’inibizione al dirigente Ruggeri Andrea fino al 30.06.2015; •riduce la squalifica all’allenatore Ruggeri Nicola fino al 25.01.2013. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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