COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (Delegazione Provinciale di Terni) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS – AMC 98 –DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16/02/2013 ALL’ALLENATORE MONTECCHIANI FRANCO; – ALLA’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 16/02/2013 AL DIRIGENTE VENTURI MAURIZIO GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (Delegazione Provinciale di Terni) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS - AMC 98 –DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16/02/2013 ALL’ALLENATORE MONTECCHIANI FRANCO; - ALLA’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 16/02/2013 AL DIRIGENTE VENTURI MAURIZIO GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Dil. AMC 98, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti posti in essere dal dirigente Venturi e dall’allenatore Montecchiani, così come descritti dall’arbitro nel proprio referto. Il reclamo deve essere conseguentemente respinto. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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