F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di CASU MARCELLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di CASU MARCELLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. CASU MARCELLO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e al C.U. n. 201 della L.N.D. ed in relazione agli artt. 94, comma 1 lettera A delle NOIF e 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver pattuito con la società un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013 Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ( cfr. Collegio Arbitrale presso la L.N.D. C.U. n.6 ss 2011-2012 ) ; P.Q.M. dichiara il sig. CASU MARCELLO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013
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