F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di SPERANZA RUGGERO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di SPERANZA RUGGERO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SPERANZA RUGGERO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 35, comma 1, per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva attività per più di una società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto la propria attività a favore della ASD NK KRAS REPEN senza il necessario tesseramento; addebito questo meritevole di per se della squalifica di mesi tre; - risulta dalle dichiarazioni rese in corso di indagine alla Procura federale dallo stesso deferito nonché dai signori Pallotta Virgilio, Canova Alberto e Curreli Salvatore Angelo che il deferito ha svolto nella medesima s.s la propria attività anche a favore della società SD POLISPORTIVA OPICINA P.Q.M. dichiara il sig. SPERANZA RUGGERO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013.
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