F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO MAGNANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 169 del 31 gennaio 2013 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO MAGNANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. PAOLO MAGNANI è stato deferito per violazione dell’art.1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. per aver proferito pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore professionista sig. Luca Cecconi, nel corso di una trasmissione in diretta televisiva, successivamente riportati anche su organi di stampa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013 più l’ammenda di euro 1.000; - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale. Ritenuto che: - le frasi pronunciate dal deferito nel corso della trasmissione televisiva presentano un contenuto oggettivamente lesivo della reputazione del signor Cecconi; - non può essere invocata la scriminante dello stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui perché la telefonata del deferito, come dallo stesso ammesso, è stata determinata da un rancore maturato in precedenza per una serie di antefatti che non possono riferirsi alla trasmissione televisiva nel corso della quale sono state pronunciate le frasi offensive; - tali frasi non possono essere ritenute esercizio del diritto di critica; - valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione. P.Q.M. dichiara il sig. PAOLO MAGNANI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/03/2013 nonché l’ammenda di € 500,00.
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