DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: LAZIO C5 Femminile – WOMAN NAPOLI C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: LAZIO C5 Femminile - WOMAN NAPOLI C5 Reclamo proposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 per la mancata disputa dell'incontro Lazio C5 Femminile - Woman Napoli C5 del 20.1.2013, Campionato Serie A Femminile Girone B. Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la società Woman Napoli chiede che in danno della convenuta sia riconosciuta la responsabilità diretta per la mancata disputa dell'incontro, non iniziato dall'arbitro a causa della condensa presente sul terreno di gioco, che a giudizio del direttore di gara, avrebbe reso problematico l'equilibrio delle calciatrici e ne avrebbe pregiudicato l'incolumità, con conseguenti riflessi sulla regolarità dell'incontro stesso. A sostegno della pretesa, la parte attrice invoca le norme indicate all'articolo 3 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, emanato con C.U. N. 801 del 14.5.2012, ove è prescritto che il campo di gioco per i Campionati Nazionali di Serie A,A2,B e A Femminile, deve essere al coperto in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L'areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara. A sua volta la Società convenuta controdeduce sostenendo la regolare efficienza dell’impianto. Tuttavia l’arbitro, al referto del quale si deve fare riferimento per decidere la controversia in esame, precisa che fin dal suo arrivo all'impianto il terreno di gioco era coperto da condensa, nonostante il funzionamento degli aeratori ed il prodigarsi degli addetti della società che con ogni mezzo per lungo tempo e con vari accorgimenti hanno tentato di renderlo praticabile. Appare quindi evidente la carente efficienza dell'impianto di aereazione, non in linea con quanto prescritto dal regolamento di anzi citato. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.371 del 24/01 /2013 decide: a) di accogliere il ricorso e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 1 del CGS, dichiarare la società Lazio C5 direttamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, con conseguente comminatoria della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; b) nulla è dovuto per il presente reclamo.
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