DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: SPORTING LOCRI JORDAN AUFUGUM

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: SPORTING LOCRI JORDAN AUFUGUM Reclamo preposto dalla società JORDAN AUFUGUM avverso l’esito della gara SPORTING LOCRI – JORDAN AUFUGUM del 20.01.2013. Il Giudice Sportivo, rilevato che il gravame in oggetto attiene a decisioni di natura tecnica adottate in campo dall'arbitro, la cognizione delle quali, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del CGS, è sottratta agli organi di Giustizia Sportiva, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 371 del 24.1.2013, decide: a) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: Sporting Locri - Jordan Aufugum 4 - 3; b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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