DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 422 del 06.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Reclamo proposto dal Venezia avverso l’esito della gara Pescara – Venezia del 22.1.2013 Serie A

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 422 del 06.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Reclamo proposto dal Venezia avverso l'esito della gara Pescara – Venezia del 22.1.2013 Serie A Il Giudice Sportivo esaminato il ricorso in oggetto,regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'articolo 17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato il calciatore Canabarro Montenegro Rodrigo in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso i competenti uffici della F.I.G.C.,risulta che il nominato in questione in data 28.8.2012 è stato tesserato dalla F.I.G.C. nota prot.7253.13 VB/TM (decorrenza del tesseramento28.8.2012) per la Società Luparense Calcio a 5 e da questa trasferito alla Società A.S.D. Pescara con lista N.105004 in data 17.9.2012 con raccomandata N.14480663625/4. Ne consegue pertanto che essendo la data di decorrenza del tesseramento presso il Pescara al 17.9.2012, lo stesso ha preso parte a pieno titolo all'incontro in questione P.Q.M. Visti gli artt.17,29,33,38 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 364 del 24/01/2013 decide a) di respingere il ricorso,omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di giuoco Pescara - Venezia 5 - 1 b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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