F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANZALONE FABRIZIO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANZALONE FABRIZIO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
La U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Anzalone Fabrizio “per avere a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto causando al medesimo sensazione dolorifica” nel corso della gara tra la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e la S.S.D. Massese S.r.l.. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l’evento dal quale è scaturita l’espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell’arbitro. A dire della stessa il calciatore Anzalone non avrebbe colpito al petto con una gomitata il suo avversario e il pallone non sarebbe stato lontano dall’azione e si sarebbe trattato di un normale scontro di gioco. A supporto di tali affermazioni la ricorrente allega documentazione fotografica e dvd con le immagini della partita. Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza. Infatti, non v’è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell’evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. di Pistoia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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