F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROSPERI FABIO SEGUITO GARA FORTIS TRANI/ TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 )
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROSPERI FABIO SEGUITO GARA FORTIS TRANI/ TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 )
Al 42° del secondo tempo, della gara Trani/Taranto disputata il 2.9.2012, il calciatore Fabio Prosperi della società Taranto colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 19 del 5.9.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Taranto chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Prosperi non intendeva in alcun modo recare danno all’avversario, a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente contrastare l’avversario nel momento in cui, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone, con traiettoria spiovente, era in aria ed il Prosperi e l’avversario si contendevano la posizione al fine di impossessarsene. Nel frangente il Prosperi aveva solo involontariamente allargato il braccio per mantenere la posizione e, nella sostanza, è venuto a contatto con l’avversario con una normale dinamica di gioco nell’ambito del più classico degli scontri fisici, senza alcun atteggiamento violento. In conclusione, secondo la reclamante, si era trattato di uno scontro tra due calciatori che si contendevano il pallone e l’arbitro – anche a causa delle sue precarie condizioni che poco dopo lo vedevano costretto a sospendere la gara – avrebbe avuto una erronea percezione della realtà. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Prosperi ha colpito volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza, evidenziata nell’impugnazione, che si trattava dello sviluppo di una azione tesa a contrastare l’avversario, poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che il tutto trasmodasse in comportamento violento. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Taranto Football Club 1927 di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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