F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROIETTI DANIELE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/ GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROIETTI DANIELE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/ GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012) La A.S. Ostia Mare Lidocalcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Proietti Daniele “per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto causando fuoruscita di sangue e rendendo necessario l’intervento dei sanitari” nel corso della gara A.S. Ostia Mare Lidocalcio contro Ginnastica Calcio Sora. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l’evento dal quale è scaturita l’espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell’arbitro. A dire della stessa si sarebbe trattato di un’azione fallosa ma involontaria in quanto il calciatore Proietti sarebbe entrato in contatto con l’avversario nell’allargare le braccia al fine di proteggersi ed assicurare una migliore ricezione del pallone. Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza. Infatti, non v’è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell’evento compiuta dall’Assistente del Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice Sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di quattro giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia Lido (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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