F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIGNOR BENIGNI ROBERTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL SIGNOR BENIGNI ROBERTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
Con Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, disponeva a carico della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento di una ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal suo Presidente. In particolare, il Sig. Roberto Benigni, Presidente della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., al termine della gara Ascoli/Spezia del 15.9.2012 sarebbe entrato negli spogliatoi, nonostante fosse inibito.Tale infrazione si rileverebbe dal rapporto del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio allegato al rapporto dell’arbitro della gara suindicata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 25.9.2012, il sig. Roberto Benigni, Presidente della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.. Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti Nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Di Leginio, del 15.9.2012, si legge testualmente che: “Il Presidente dell’Ascoli Calcio sig. Benigni Roberto ancorché sottoposto a sanzione disciplinare della inibizione in ragione di pronunce esecutive della Giustizia Sportiva si trovava all’interno del settore spogliatoio, all’interno di una sala con l’indicazione “Presidenza” ubicata tra i due locali destinati alle squadre e poco distante dal locale destinato agli arbitri”. Nello specifico: “Al termine della gara tale ufficio di presidenza era costantemente tenuto con la porta chiusa bene attenzionata dagli addetti della Società locale”. La difesa del sig. Roberto Benigni, sostiene che la circostanza riportata nel rapporto suddetto, oltre a non essere chiarita in termini di modalità e di tempo, non risponderebbe al vero ed il collaboratore della Procura sarebbe incorso in una erronea valutazione in conseguenza della strutturazione dello stadio marchigiano. Il Collegio, pur considerando - ex art. 35 C.G.S. - che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene, nel caso in esame, che la relazione della Procura Federale metta solo in rilievo un’inopportunità che il Presidente si trattenesse nell’area nella quale si trovano anche gli spogliatoi. Altro è dire che il Presidente Benigni sia entrato negli spogliatoi, cosa per cui si configurerebbe la violazione della precedente inibizione e, quindi, la sanzione dell’ammenda, oggi contestata dal reclamante. In particolare, facendo riferimento alla planimetria dell’impianto sportivo “Del Duca” – allegata al ricorso – si evince come la sala denominata “Presidenza” all’interno della quale si è recato, al termine della gara, il sig. Benigni – circostanza riportata dal Sostituto Procuratore Federale e non contestata dal ricorrente – si trova in un’ area attigua ma non insistente nell’area spogliatoi. Pertanto, dalla relazione il fatto che il Benigni si trovasse nel “settore spogliatoio” non equivale a dire che fosse entrato “negli” spogliatoi, locali ben distinti dall’ufficio “Presidenza” in cui il Benigni è rimasto fino a dopo che le squadre lasciassero lo stadio. Il tutto è chiaramente descritto nel rapporto della Procura federale. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Roberto Benigni e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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