F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALC. MASIELLO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 7/D del 5.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALC. MASIELLO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 7/D del 5.9.2012) Con atto 29.6.2012 l’Atalanta Bergamasca Calcio (di seguito, l’Atalanta) proponeva reclamo innanzi alla Commissione Vertenze Economiche presso la F.I.G.C., per conseguire la riduzione del corrispettivo dalla stessa dovuto alla Associazione Sportiva Bari S.p.A. in relazione cessione della prestazione sportiva con accordo di partecipazione del calciatore Andrea Masiello ed il risarcimento del danno. Deduceva la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che il calciatore era stato arrestato in data 2.4.2012 per gravi illeciti sportivi, di rilevanza anche penale, commessi nel periodo in cui militava nell’Associazione Sportiva Bari S.p.A., per cui, non era più in grado di rendere la propria prestazione sportiva ed assimilando la cessione del contratto di lavoro sportivo alla compravendita e ravvisando nell’arresto per fatti commessi anteriormente alla cessione, un vizio idoneo a ridurre in maniera apprezzabile il valore del bene, legittimava la fondatezza della propria domanda per il combinato disposto degli artt. 1490-1492 c.c., ritenendo d’aver tempestivamente denunziato il vizio il 10.4.2012, negli otto giorni della sua scoperta. Si costituiva ritualmente in giudizio l’Associazione Sportiva Bari S.p.A. e contestava integralmente l’avversa domanda, sostenendo che il rapporto posto in essere dalle parti non poteva ricondursi alla fattispecie giuridica della compravendita ex art. 1470 e segg. c.c., ma alla diversa tipologia negoziale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e segg. c.c., per cui, non si poteva richiamare la garanzia per vizi, atteso che l’unica garanzia casomai applicabile, poteva essere quella relativa alla validità del contratto ceduto, ex art. 1410 c.c.. Con la decisione di cui al Com. Uff. 7/D del 5.9.2012, la Commissione Vertenze Economiche (CVE) rigettava il reclamo proposto dall’Atalanta e la stessa ricorreva a codesta Corte, riproponendo sostanzialmente e valorizzando le argomentazioni già svolte nel pregresso grado di giudizio, alle quali ha resistito l’A.S. Bari. Il reclamo è infondato e deve essere respinto per quanto di seguito si espone. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di tardività formulata dalla parte resistente. Il diverso termine per il deposito dei motivi di reclamo conseguente alla richiesta di copia dei documenti, è concesso in via generale, a nulla rilevando che la parte possa già esserne in possesso, mentre in particolare, nella fattispecie, era stata espressamente richiesta proprio la copia dei verbali relativi al primo grado, che non potevano essere certamente nella disponibilità della parte reclamante. Risulta invece fondata l’eccezione di inammissibilità ex art. 37 comma 3 C.G.S. della parte di reclamo attinente all’indebito arricchimento, perché proposta per la prima volta in questa sede, l’Atalanta infatti aveva circoscritto il proprio petitum all’accertamento dei vizi della compravendita ed alla conseguente riduzione del prezzo pattuito dalle parti, mentre aveva fatto cenno all’indebito arricchimento solo in termini meramente argomentativi e tuzioristici, per dare fondamento alle domande effettivamente proposte, omettendo però di proporre uno specifico capo di domanda ex art. 2041-2042 c.c.. Ciò, peraltro, a prescindere dalla circostanza, non certo trascurabile, che la domanda d’indebito arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria e residuale, quando il danneggiato non possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, mentre nella fattispecie, è proprio la reclamante ad individuare altra diversa azione di natura contrattuale, con la quale reclama un minor pagamento del prezzo ed il risarcimento del danno a lei cagionato dal comportamento del calciatore. Nel merito, il reclamo è infondato perché non può essere applicata al caso di specie la regolamentazione del contratto di compravendita, non essendo condivisibile la ricostruzione ermeneutica sostenuta dall’Atalanta. In termini interpretativi, in relazione ad un contratto atipico si può mutuare la normativa del contratto tipico più simile, ma nella fattispecie, vi sono specifici motivi di carattere normativo, ostativi all’equiparazione della fattispecie dedotta in giudizio alla compravendita. Devesi infatti affermare in primo luogo che il contratto di prestazione sportiva è un contratto tipico, dettagliatamente normato dal disposto dell’art. 4 della legge 81/91 e lo stesso è espressamente cedibile, purché vi sia l’espresso consenso dell’altra parte, giusta il disposto dell’art. 5 II comma stessa legge. La cessione del contratto di prestazione sportiva è peraltro prevista dall’art. 102 N.O.I.F., a mente del quale, tra le società associate alle leghe professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione di contratto stipulato con calciatore professionista, a condizione che questi vi consenta per iscritto. Una società di calcio quindi, non acquista un calciatore, ma pone in essere con il medesimo un contratto di lavoro, che ha per oggetto la sua prestazione sportiva. Se il calciatore non ha vincoli contrattuali, una società può sottoscrivere liberamente con lo stesso un contratto, mentre se il medesimo è già assoggettato a vincolo contrattuale, la sua prestazione sportiva può essere assicurata solo con la cessione del contratto di prestazione sportiva già in essere, che dovrà necessariamente intercorrere tra due società, con l’indefettibile consenso del calciatore. Se quindi un calciatore non passa da una società ad un’altra in virtù di compravendita ma per cessione del suo contratto di prestazione sportiva (sull’argomento non può residuare alcun dubbio, stante il disposto dell’art. 5 II comma legge 81/91, ovvero dell’art. 102 N.O.I.F.), non può farsi alcun riferimento al disposto dell’art. 1470 e segg. c.c., ma unicamente a quello dell’art. 1406 e segg. c.c.. Il nostro codice sostanziale, dedica alla cessione del contratto l’intero capo ottavo, titolo primo del libro quarto, nell’ambito del quale, regolamenta anche la garanzia che il cedente deve dare al cessionario e detta garanzia è del tutto differente da quella che afferisce al contratto di compravendita. Dispone infatti l’art. 1410 c.c. che il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, vale a dire, la sussistenza di tutti quegli elementi che consentono di escludere la sua nullità o annullabilità. Il secondo comma della norma in esame fuga poi ogni dubbio, perché dispone che il cedente possa anche garantire l’adempimento del contratto, ma in detto caso, ritenuto che la prestazione deve essere data dal contraente ceduto, la garanzia ha natura fidejussoria per espressa previsione normativa. In altri termini, nella compravendita, il contraente garantisce il proprio adempimento mentre nella cessione del contratto, assicurata dal cedente al cessionario la mera validità del contratto medesimo, l’adempimento non attiene alle riferite due parti, ma ad un terzo (il terzo ceduto) e la garanzia attinente all’adempimento della prestazione, che è unicamente riconducibile all’attività del terzo contraente (il calciatore), sussiste solo se espressamente convenuta. In siffatta situazione, ritenuto che il rapporto per cui è causa non può essere qualificato come compravendita, ma incontrovertibilmente, come cessione di contratto ed atteso che il Legislatore ha espressamente previsto la garanzia che il cedente deve dare al cessionario (art.1410 c.c.), è a questo tipo di garanzia che nella fattispecie deve farsi riferimento, non potendo trovare ingresso quella mutuata ermeneuticamente dal contratto di compravendita. Nell’intercorso rapporto di cessione della prestazione sportiva del calciatore Andrea Masiello tra l’Atalanta e l’A.S. Bari S.p.A. si può affermare che il contratto concluso dalle parti deve ritenersi certamente valido perché in relazione al medesimo non può muoversi alcuna censura di nullità o annullabilità. E’ pur vero che benché immune da vizi genetici, nel rapporto è sopravvenuto un elemento patologico, ma detto aspetto non può essere ricompreso nella causa petendi e nel petitum dedotto dalla parte reclamante. Anche per la Giustizia Sportiva vige il principio processuale generale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) ed in ogni caso, giusta il disposto dell’art. 37 comma 3 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale ha cognizione del procedimento di prima istanza, limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, mentre non possono dedursi domande nuove, per cui, questa Corte non può conoscere ed esaminare la domanda attinente alla mancata prestazione sportiva del calciatore sotto diversi profili. Per le esposte argomentazioni deve essere rigettata la domanda principale e detto rigetto comporta anche quello della ulteriore domanda risarcitoria, alla prima strettamente connessa e dalla medesima dipendente e conseguente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Atalanta Bergamasca S.p.A. di Bergamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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