F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO SIG. ANSELMI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO SIG. ANSELMI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)
Con ricorso in data 17.10.2012, il signor Mauro Anselmi, agente di calciatori, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui al Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012, con il quale la Commissione Agenti di Calciatori ha deliberato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del vigente Regolamento Agenti di calciatori, la revoca definitiva della licenza di agenti di calciatori per il mancato pagamento della quota associativa relativa all’anno 2012 ed il mancato rinnovo della polizza assicurativa. Adduce il ricorrente a sostegno dell’impugnazione proposta la violazione e/o falsa applicazione dei principi che regolano la materia e degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti, nonché la manifesta sproporzione della revoca della licenza disposta dalla Commissione Agenti di Calciatori in relazione all’inadempimento contestato, comunque non assimilabile alla mancanza di un requisito preliminare rilevante e peraltro costituito non dal mancato pagamento della quota associativa e dal mancato rinnovo della polizza assicurativa per l’anno in corso, come motivato dal provvedimento impugnato, ma da un mero ritardo, atteso che il pagamento della quota annuale e del premio della polizza assicurativa sono intervenuti in data 17.10.2012. Dal canto suo, la Commissione Agenti, nella riunione del 25.10.2012, conferma e rappresenta, specificamente con riferimento anche al ricorso in esame, di ritenere che la revoca della licenza ex art. 12 del Regolamento Agenti non integri una sanzione disciplinare quanto piuttosto un atto la cui adozione è dovuta in tutti i casi di venir meno di uno dei requisiti preliminari rilevanti previsti sia dall’art. 6 sia dall’art. 8 del Regolamento medesimo e, quindi, un atto dovuto anche nel caso di specie, in cui il mancato pagamento della quota associativa e del premio di polizza assicurativa relativi all’anno 2012 costituirebbero requisito preliminare rilevante ex art. 8, lett. c) del vigente Regolamento. Questa Corte ritiene fondato il reclamo nei sensi e nei limiti che si espongono. In primo luogo, trattandosi qui di individuare una specifica fattispecie di “requisito preliminare rilevante” la cui assenza originaria o la cui perdita sopravvenuta comportano la decadenza della licenza ex art. 12 del Regolamento ed espongono conseguentemente l’agente di calciatori alla sua definitiva revoca ex art. 13 del medesimo Regolamento trascorso il termine di 120 giorni per la sanatoria della situazione di decadenza venutasi a creare, non sembra a questa Corte sia possibile sussumere, con la certezza dovuta in ossequio al principio costituzionale di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici, necessariamente operante anche nell’ordinamento sportivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per responsabilità professionale da parte dell’Agente nel novero di detti “requisiti preliminari rilevanti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Regolamento. In disparte quanto previsto alle lettera da a) a g) dell’art. 6 del Regolamento, non pertinenti alla fattispecie, neppure alcuna delle previsioni di cui all’art. 8 è precisamente e sicuramente riferibile al caso del mancato pagamento della quota e della polizza annuale da parte dell’Agente, dal momento che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 8 sono comunque specificamente relative alla polizza ed alla quota associativa del solo primo anno di iscrizione all’apposito Registro dell’Agente di calciatori che abbia superato l’esame di idoneità. Solo la mancata produzione della polizza assicurativa ed il mancato versamento della tassa d’iscrizione e della quota annuale entro sei mesi dalla data in cui è stato superato dall’Agente l’esame comporta quindi la decadenza dall’idoneità acquisita e l’obbligo di ripetere l’esame. Tali previsioni regolamentari non sono pertanto invocabili, neppure analogicamente ostandovi il ricordato principio generale di tassatività di cui all’art. 25 della Costituzione, nel caso di specie, che concerne altra fattispecie e cioè quella del mancato pagamento della quota e del premio relativi ad uno degli anni successivi a quello in cui l’Agente ha superato l’esame e provveduto all’iscrizione all’apposito Registro. Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che, non essendo dato qualificare, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Agenti di calciatori, alla stregua del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti di calciatori vigente, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per la responsabilità professionale quale sopravvenuta mancanza di un requisito preliminare rilevante, un tale inadempimento non comporterà l’automatica decadenza dalla licenza ex art. 12 né la sua conseguente necessaria revoca da parte della Commissione Agenti di calciatori ex art. 13 del Regolamento. Un tale inadempimento, costituendo violazione dei doveri dell’Agente e comunque mancata osservanza delle disposizioni del Regolamento Agenti, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento medesimo sarà invece soggetto alle sanzioni disciplinari, da graduarsi “a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive” ed irrogabili anche congiuntamente, previste dal citato art. 26, tra le più gravi delle quali si annoverano la sospensione della licenza sino ad un massimo di 12 mesi e la revoca della licenza. A tal fine, nell’annullare il provvedimento impugnato, si dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per il prosieguo di competenza, alla luce delle su estese motivazioni. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.
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