F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. COSMI SERSE SEGUITO GARA SIENA/PESCARA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. COSMI SERSE SEGUITO GARA SIENA/PESCARA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012) La società A.C. Siena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012, con il quale è stata comminata al proprio allenatore signor Serse Cosmi la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 a seguito della gara Siena/Pescara del 18.11.2012 "per avere, al 44° del primo tempo, manifestato platealmente il disappunto per il comportamento in campo dei propri calciatori, colpendo con un violento calcio un contenitore di bevande, con un violento pugno la panchina e gettando al suolo la giacca che indossava; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". La società reclamante ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta o quantomeno la riduzione ad una più congrua, esplicitando nel reclamo che il comportamento tenuto dall'allenatore debba essere considerato solo quale sfogo personale attinente ai rapporti tra tecnico e suoi calciatori avendo l'allenatore semplicemente voluto manifestare, sia pure platealmente, il proprio disappunto per il comportamento tenuto in campo dai propri calciatori in quel momento della gara. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, vista la relazione del Quarto Ufficiale nella quale si rileva espressamente che il gesto effettuato non era rivolto agli Ufficiali di Gara di gara, ma bensì era da attribuirsi solo ad uno sfogo personale, ritiene che la platealità del gesto, sia pure non rivolta ad alcuno degli Ufficiali di gara, merita in ogni caso una sanzione sia pure al livello minimo e pertanto in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce l'ammenda già inflitta ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena, riduce la sanzione inflitta ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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