F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 AL PRESIDENTE LOTITO CLAUDIO; -DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 2776/268 PF11-12/SP/BLP DEL 13.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 AL PRESIDENTE LOTITO CLAUDIO; -DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 2776/268 PF11-12/SP/BLP DEL 13.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 14.12.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto: - al Sig. Claudio Lotito la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver, al termine di una conferenza stampa tenutasi presso il centro sportivo della S.S. Lazio S.p.A., aggredito verbalmente il giornalista Alberto Abbate; - alla società S.S. Lazio S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Lotito, al quale veniva contestata la violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 C.G.S., per aver tenuto nei confronti del Sig. Abbate, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, un comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, rivolgendogli frasi offensive ed ingiuriose e costringendolo a lasciare il centro sportivo della Società dove si era tenuta una conferenza stampa. Resisteva al deferimento la Società, la quale, con la propria memoria difensiva, in primo luogo, lamentava l’incompetenza della Commissione Disciplinare a decidere in merito al comportamento sanzionato, atteso che i fatti contestati al Sig. Lotito sarebbero avvenuti al di fuori di attività sportive o, comunque, rilevanti per l’ordinamento sportivo, in quanto l’alterco con il giornalista Abbate sarebbe avvenuto al termine di una conferenza stampa, che non avrebbe, tra l’altro, avuto contenuto sportivo. La Società sosteneva, altresì, che mancherebbe la prova certa che le frasi di carattere ingiurioso siano mai state pronunciate dal deferito, non soltanto perché il Sig. Lotito medesimo non avrebbe confermato tale circostanza in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, ma anche in quanto tali espressioni non risulterebbero provate nemmeno dal filmato Sky acquisito agli atti, il quale mostrerebbe soltanto alcune frasi, prive di carattere ingiurioso e costituenti una mera critica rivolta dal deferito stesso al giornalista Abbate. Innanzi alla Commissione Disciplinare compariva la sola Procura Federale, la quale insisteva per l’accoglimento del deferimento e della sanzione dell’ammenda di 30.000,00 da infliggere sia al Sig. Lotito, sia alla Società. La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base della copiosa documentazione in atti, comprensiva delle audizioni del Sig. Abbate e del Sig. Lotito, nonché del suddetto filmato Sky, precisava come non fosse possibile accertare l’effettiva pronuncia, da parte del deferito, delle frasi offensive, ma, al tempo stesso, rilevava come il comportamento del Sig. Lotito fosse comunque censurabile ed integrasse la violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. La Commissione, inoltre, affermava la propria competenza a decidere sul caso in oggetto, in quanto “l’evento che ha dato origine alle indagini della Procura federale si è svolto all’interno del centro sportivo della S.S. Lazio tra un giornalista ed il Presidente della Società, al quale erano state poste domande specifiche in ordine al bilancio della medesima Società e non relative alla sua vita privata o professionale”, come, invece, sostenuto dal deferito medesimo. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 sia al Sig. Lotito, sia alla Società a titolo di responsabilità diretta. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha proposto ricorso la Società, la quale (i) ribadisce l’incompetenza della Commissione medesima a decidere sulla circostanza oggetto di contestazione, confermando come i fatti contestati siano accaduti nell’ambito della sfera privata della Società e del suo Presidente, che nulla ha a che fare con l’attività sportiva della Società medesima e con l’ordinamento federale e (ii) rileva come la Commissione avrebbe basato la propria decisione sul filmato Sky e, quindi, sulle espressioni pronunciate dal Sig. Lotito documentate dal filmato medesimo, espressioni queste che costituiscono manifestazione della mera opinione critica del deferito medesimo e che, conseguentemente, non possono essere ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 14.12.2012, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la Società, l’Avv. Gian Michele Gentile, il quale insiste per l’accoglimento del proprio ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che con riguardo alla questione sottoposta, che risulta, peraltro, essere stata oggetto di composizione in tutte le altre sedi competenti (compresa quella ordinistica dei giornalisti), deve procedersi in ogni caso ad una rideterminazione della sanzione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità. La Corte Federale di Giustizia, esaminati gli atti, deve anzitutto confermare la competenza della Commissione Disciplinare ed in generale degli organi di giustizia sportiva a conoscere e decidere sulla fattispecie oggetto di contestazione, atteso che l’alterco tra il Sig. Lotito ed il Sig. Abbate, pur essendo avvenuto al termine ed in prosecuzione della conferenza stampa, ha avuto luogo all’interno del centro sportivo della Società, nell’ambito di un evento ancora “pubblico”, con la conseguenza che non può escludersi l’attinenza di tale evento all’attività della società sportiva dal deferito medesimo rappresentata. Fermo quanto sopra, la Corte ritiene, però, che, valutati nondimeno i tempi e le modalità dei comportamenti, in ogni caso censurabilmente messi in essere in violazione dei principi generali sanciti dal Codice, le sanzioni irrogate al Sig. Lotito ed alla Società debbano essere riportate a proporzione e congruità rispetto alla natura della condotta del deferito, con conseguente opportuna riduzione delle predette sanzioni. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma): - riduce la sanzione inflitta al sig. Lotito Claudio all’ammonizione con diffida; - riduce la sanzione inflitta alla società S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, all’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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