F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL SIG. MANDORLINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/HELLAS VERONA DEL 12.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.52 del 13.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL SIG. MANDORLINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/HELLAS VERONA DEL 12.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.52 del 13.12.2012) Con reclamo con procedura d'urgenza ritualmente proposto il Sig. Mandorlini Andrea, tesserato in favore della Hellas Verona, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B (Com. Uff. n. 52 del 13.12.2012) gli ha irrogato, seguito gara Cittadella/Hellas Verona del 12.12.2012, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 2000,00, “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale”. Con i motivi scritti il reclamante ha contestato la sussistenza del carattere provocatorio del gesto da ritenere, al più, maleducato, istintivo, scomposto e reattivo, posto in essere, in reazione a reiterata provocazione della tifoseria locale, e quindi meritevole di attenuanti. Ha, infine, eccepito l'eccessiva e sproporzionata sanzione irrogatagli con richiamo di precedenti disciplinari in casi specifici. Ha concluso, pertanto, per l'annullamento della sanzione ed in subordine per la riduzione della stessa alla ammenda secondo equità. Alla seduta del 14.12.2012, fissata davanti la C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per il reclamante. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che non possono sussistere dubbi sul carattere gravemente provocatorio e offensivo del gesto sanzionato che non potrebbe, comunque ed in nessun caso, essere giustificato da una reiterata provocazione della tifoseria locale; circostanza, questa, comunque priva di riscontro probatorio e non refertata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal signor Mandorlini Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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