F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE C. B., TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE ACF PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE C. B., TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE ACF PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING L’atleta C. B., Tesserata per la società Imolese Femminile ACF, affiliata alla F.I.G.C., veniva trovata positiva per benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale di cui alla L. 376/00, al termine della gara di campionato Serie A2 Girone C, A.S.D. Imolese/Mestre, svoltasi ad Imola il 30.9.2012. In data 19.10.2012 l’atleta veniva sospesa con provvedimento cautelare di codesta Corte, e non avendo la stessa presentato richiesta di controanalisi veniva convocata dalla Procura per l’interrogatorio di rito, nel corso del quale confessava sostanzialmente i fatti a lei contestati. Premesso quanto sopra, dovendosi ritenere che i fatti costitutivi del deferimento sono pacifici, per averli l’atleta confessati, non può sorgere dubbio alcuno sulla sua colpevolezza. Ritiene questa Corte altresì verosimile che si sia trattato di un evento eccezionale ed episodico e non trascura, nelle proprie valutazioni, il corretto comportamento processuale tenuto dalla parte incolpata, che ha altresì mostrato pentimento per l’illecito comportamento tenuto. Per le dedotte argomentazioni, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge alla calciatrice C. B. la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it