F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE N. P., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE C5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it
4. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE N. P., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE C5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING
L’atleta N. P., tesserato per la società A.S.D. Acireale Calcio A 5, affiliata alla F.I.G.C., veniva trovato positivo per metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/00, al termine della gara di Campionato di Calcio a 5 Serie A2, Acireale/Città di Palestrina, svoltasi ad Acireale il 20.10.2012. L’atleta veniva sospeso con provvedimento cautelare di codesta Corte con provvedimento in data 9.11.2012 e lo stesso non richiedeva l’effettuazione delle controanalisi. Interrogato il 21.11.2012 dalla Procura Federale, lo stesso ammetteva le proprie responsabilità dichiarando di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti alla gara e mostrando il proprio pentimento. Premesso quanto sopra debbono ritenersi sussistenti e pacifici i fatti costitutivi del deferimento, essendo stati ammessi dallo stesso incolpato, per cui, non può dubitarsi della sua colpevolezza. Ai fini della quantificazione della pena, devesi tenere nella giusta considerazione il corretto comportamento processuale dell’atleta, che ha altresì rinunciato alle controanalisi, a fronte della sua confessata responsabilità, il carattere episodico della violazione e la circostanza che la stessa, per quanto emerso dai risultati di analisi, non era certo diretta ad incrementare le prestazioni sportive. Per le dedotte argomentazioni, ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore N. P. la sanzione della squalifica per mesi
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