F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE Y. M., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN MINIATO TUTTOCUOIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 12 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE Y. M., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN MINIATO TUTTOCUOIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING L’atleta Y. M., tesserato per la società A.S.D. San Miniato Tuttocuoio, affiliata alla F.I.G.C, veniva trovato positivo per metabilita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/00, al termine della gara di campionato di calcio Serie D, Fidenza S.r.l./San Miniato Tuttocuoio, svoltasi in Fidenza il 28.10.2012. Con provvedimento di codesta C.G.F., in data 16.11.2012 il M. veniva sospeso in via cautelare dall’attività sportiva. Il calciatore rifiutava l’effettuazione delle controanalisi ed interrogato in data 26.11.2012, ammetteva le proprie responsabilità. Premesso quanto sopra, devesi ritenere che i fatti costitutivi del deferimento sono pacifici, essendo stati ammessi e confessati dallo stesso incolpato, per cui, non può dubitarsi della sua colpevolezza. Ai fini della quantificazione della pena, devesi tenere nella giusta considerazione il corretto comportamento processuale dell’atleta, che ha altresì rinunciato alle controanalisi, a fronte della sua confessata responsabilità, il carattere episodico della violazione e la circostanza che la stessa, per quanto emerso dai risultati di analisi, non era certo diretta ad incrementare le prestazioni sportive. Per le dedotte argomentazioni, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Y. M. la sanzione della squalifica per mesi
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