F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 21 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. GUARIN VASQUEZ FREDY ALEJANDRO SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 105 del 17.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 21 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. GUARIN VASQUEZ FREDY ALEJANDRO SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 105 del 17.12.2012)
In seguito alla gara Lazio/Internazionale del 16.12.2012, valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Guarin Vasquez Fredy Alejandro, tesserato in favore della F.C. Internazionale Milano S.p.A., la squalifica per 1 giornata effettiva, “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti di un Assistente, venendo quindi trattenuto e allontanato da un dirigente della propria Società”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi (i) il difetto di notifica del provvedimento da parte dell’arbitro, (ii) l’incompetenza del Giudice Sportivo a giudicare su fatti di gara di esclusiva competenza dell’arbitro (iii) che il provvedimento risulta eccessivo rispetto alla condotta tenuta dal calciatore. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 20.12.2012, è presente per la società ricorrente l’avv. Cappellini, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, C.G.S.. La citata disposizione stabilisce, infatti, tra l’altro, che “il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. Con il provvedimento impugnato il Giudice Sportivo ha determinato la squalifica del giocatore per una gara ed il presente procedimento non ha ad oggetto una condotta per la quale, ai sensi dell’art. 35 C.G.S, è ammissibile l’uso delle immagini televisive come fonte di prova. Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 37, comma 8, C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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