COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: LUCIA Francesco, calciatore e MACRI’ Giuseppe, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 , comma 1, e 10, comma 6 C.G.S. per aver il sig. LUCIA Francesco disputato la gara del 15/12/2011 tra San Francesco e Real San Mauro Marchesato, nelle fila di quest’ultima sotto la falsa identità di altro tesserato (Macrì Giuseppe), conseguentemente il Macrì Giuseppe, per avere, con il proprio atteggiamento omissivo, pur se svincolato, concorso all’illecito posto in essere dal sig. Lucia;nonché delle violazioni di cui agli art.1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentati, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale,così come compiutamente descritto nella parte motiva S.S. RELA SAN MAURO MARCHESATO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: LUCIA Francesco, calciatore e MACRI' Giuseppe, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 , comma 1, e 10, comma 6 C.G.S. per aver il sig. LUCIA Francesco disputato la gara del 15/12/2011 tra San Francesco e Real San Mauro Marchesato, nelle fila di quest'ultima sotto la falsa identità di altro tesserato (Macrì Giuseppe), conseguentemente il Macrì Giuseppe, per avere, con il proprio atteggiamento omissivo, pur se svincolato, concorso all'illecito posto in essere dal sig. Lucia;nonché delle violazioni di cui agli art.1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentati, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale,così come compiutamente descritto nella parte motiva S.S. RELA SAN MAURO MARCHESATO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte ai propri tesserati. IL DEFERIMENTO II Vice Procuratore Federale: Vista la segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 23/01/2012 " con la quale si chiedevano accertamenti in ordine alla partecipazione del calciatore Lucia Francesco con le generalità di Macrì Giuseppe (Real San Mauro Marchesato) alla gara del campionato allievi provinciali S. Francesco - Real S. Mauro Marchesato del 15/12/2011, esaminata la documentazione, allegata alla notizia, con particolare riferimento alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, riportata nel C.U. n. 88 del 18/1/2012, relativa al comportamento accompagnatore ufficiale e dai calciatori della SS Real San Mauro Marchesato in occasione della gara de equo; rilevato preliminarmente che nella distinta di gara della SS Real San Mauro Marchesato, relativa al’incontro suddetto, sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Raspa Michele, veniva indicato con il n. 9 il calciatore Macrì Giuseppe; considerato che con supplemento di referto del 16/12/2011 l'arbitro dell'incontro, sig. Petrone Francesco, riferiva che il Raspa letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale e rilevato che dall’attività istruttoria espletata, veniva accertato che, alla gara in questione,effettivamente partecipava, tra le fila del Real San Mauro Marchesato, il calciatore Lucia Francesco al posto di Macrì Giuseppe, indicato indistinta con il n. 9; preso atto che a tale conclusione il Collaboratore della Procura Federale giungeva dopo la ricognizione fotografica assunta dal direttore di gara che, esaminate le fotografie dei calciatori indagati, identificava il tesserato Lucia Francesco come colui che effettivamente aveva preso parte alla gara al posto di Macrì Giuseppe, indicato in distinta con il n. 9; ritenuto, vieppiù, che la mancata presentazione, per ben due volte, a comparire dinanzi alla Procura Federale da parte dei calciatori, da un lato corrobora e rafforza l'attendibilità dell'individuazione fotografica, dall'altro manifesta un tacito accordo tra i tesserati, a nulla rilevando che il Macrì risultasse svincolato; considerato, che il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, proprio in ragione della propria qualifica, avrebbe dovuto vigilare e non permettere che venisse impiegato calciatore diverso da quello avente titolo; ritenuto che il comportamento posto in essere dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Raspa Michele, e dei calciatori Lucia Francesco e Macrì Giuseppe, i primi due appartenenti alla S.S. Real San Mauro Marchesato, e l'ultimo in regime di svincolo, integra, per quanto concerne i giocatori, le violazioni previste e punite dagli artt. 1, comma 1 e 3, CGS e 10, comma 6, CGS, e per quanto riguarda Raspa Michele, anche le disposizioni di cui all'art.61 delle NOIF; rilevato, altresì, che dall'illecito disciplinare dinanzi illustrato, deriva la responsabilità oggettiva della S.S. San Mauro Marchesato, ex art..4, comma 2, C.G.S. per la condotta violativa ascritta ai propri tesserati; considerato che il sig. Raspa Michele è già stato giudicato, per i fatti suesposti, dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, con il richiamato provvedimento n.88 del 18/01/2012; vista la conforme proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro; visto l'art.32, comma 4, del C.G.S.. HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4 giugno 2012, prot. nr. 8767/785 pf 11 12 GR/mg: • LUCIA Francesco, calciatore, • MACRI' Giuseppe, calciatore, per rispondere delle violazioni: • di cui agli art. 1 , comma 1, e 10, comma 6 C.G.S. per aver il sig. LUCIA Francesco disputato la gara del 15/12/2011 tra San Francesco e Real San Mauro Marchesato, nelle fila di quest'ultima sotto la falsa identità di altro tesserato (Macrì Giuseppe), conseguentemente il Macrì Giuseppe, per avere, con il proprio atteggiamento omissivo, pur se svincolato, concorso all'illecito posto in essere dal sig. Lucia; nonché • di cui agli art.1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentati, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale,così come compiutamente descritto nella parte motiva; • SS Real San Mauro Marchesato per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte a i propri tesserati. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 febbraio, a seguito di duplice rinvio dalle sedute del 10 dicembre 2012 e del 14 gennaio 2012, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Per i deferiti è comparso il signor Raspa Michele, in rappresentanza della società, ed il calciatore Lucia Francesco. Non è comparso Giuseppe Macrì. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste. Nei confronti di :  LUCIA Francesco, calciatore, 6 giornate di squalifica;  MACRI' Giuseppe, calciatore, 6 giornate di squalifica;  S.S. REAL SAN MAURO MARCHESATO 500 € di ammenda. I deferiti comparsi hanno rigettato le accuse dichiarandosi estranei ad ogni addebito. Hanno chiesto, di conseguenza, il pieno proscioglimento. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi probatori raccolti supportino ed integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata con riguardo al calciatore Lucia Francesco e alla S.S. Real San Mauro Marchesato. Con riferimento al calciatore Macrì Giuseppe va evidenziato che appare, a questa Commissione, non provato il coinvolgimento dello stesso nell’illecito. Anche in relazione al secondo addebito (non essersi presentato, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale) si ritiene che il calciatore possa essere sollevato da ogni responsabilità in quanto, da informazioni assunte dalla Segreteria della Commissione Disciplinare, gli è stato impedito di rispondere alla convocazione da un grave motivo di natura personale che rappresenta a giudizio della Commissione legittima causa giustificativa. Il Macrì va, pertanto, prosciolto da ogni addebito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, per quanto sopra riportato e motivato, irroga le seguenti sanzioni: - al Sig. LUCIA Francesco, calciatore, SEI (6) giornate di squalifica; - alla società S.S. REAL SAN MAURO MARCHESATO € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Proscioglie dagli addebiti contestati il Sig. MACRÌ Giuseppe.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it