CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2013 promosso da: Sig. Andrea Annibaldi / Federazione Italiana Nuoto

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2013 promosso da: Sig. Andrea Annibaldi / Federazione Italiana Nuoto IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. LUCA DI NELLA – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2565 del 1° ottobre 2012) promosso da: Sig. Andrea Annibaldi, con e presso l’Avv. Cristian Malaguti (cristian.malaguti@ordineavvocatiferrara.eu) parte istante CONTRO Federazione Italiana Nuoto, con e presso l’Avv. Carlo D’Amelio (studio.damelio@gmail.com) parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 1 ottobre 2012, il Sig. Andrea Annibaldi adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per «dichiarare nulla, improcedibile, ovvero illegittima sproporzionata e manifestamente errata la decisione n. 29/2012 con la quale la Commissione d’Appello Federale ha condannato alla radiazione il sig. Andrea Annibaldi». 2. La vicenda trae spunto da un episodio accaduto il 20 aprile 2011 durante l’incontro di pallanuoto, disputato a Civitavecchia, tra la squadra di casa “Centumcellae” e la squadra ospite “Gabbiano”. Poco prima della conclusione dell’incontro, il giocatore del “Centumcellae” Gianluca Faluschi si è sentito male in acqua lamentando forti dolori all’addome, a causa, a detta del Falaschi stesso, di un pugno volontario ricevuto dal giocatore avversario Andrea Annibaldi, che indossava la cuffia n. 9. Le conseguenze del colpo ricevuto dal Faluschi sono state gravi e lo hanno portato a dovere subire un’operazione di spelectomia per rottura della milza. 3. Veniva aperta, dal Procuratore Federale, un’istruttoria per individuare le responsabilità dell’Annibaldi riguardo al suo diretto coinvolgimento nella vicenda, che si concludeva con il deferimento e la richiesta di radiazione. Innanzi alla Commissione Disciplinare si tenevano una serie di udienze con l’escussione di vari testimoni e, alla fine, veniva emanato il provvedimento di non luogo a provvedere, «stante l’assoluta e irrimediabile incompletezza del quadro probatorio acquisito». 4. Contro la decisione del giudice di prime cure, il Procuratore faceva appello alla Commissione d’Appello Federale, la quale ribaltava il giudizio di primo grado e condannava alla radiazione l’atleta Andrea Annibaldi, in quanto «la persona offesa [Faluschi] è attendibile anche intrinsecamente per avere sempre fornito, sia pure in momenti diversi, sempre la stessa versione dei fatti nel loro accadimento naturale, senza voler a tutti i costi indicare “un colpevole” ma il colpevole». 5. Sulla decisione della Commissione d’Appello Federale, il Sig. Andrea Annibaldi promuove istanza di arbitrato e, dopo avere lamentato la mancata convocazione della difesa alle due udienze tenutesi presso la Commissione d’Appello Federale, chiede 1) «Voglia il Tribunale intestato dichiarare nulla, improcedibile, ovvero illegittima sproporzionata e manifestamente errata la decisione n. 29/2012 con la quale la Commissione d’Appello Federale ha condannato alla radiazione il sig. Andrea Annibaldi»; 2) «Voglia il TNAS pronunciarsi per l’assenza di responsabilità del sig. Andrea Annibaldi rispetto all’evento lesivo occorso al sig. Gianluca Faluschi ovvero, nella non creduta ipotesi di attribuzione di responsabilità al sig. Andrea Annibaldi condannarsi alla pena ritenuto proporzionata ed adeguata a quanto emerso nel corso del procedimento». 6. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Nuoto (FIN), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo per 1) «in via principale […] voglia l’Ill.mo Tribunale intestato confermare, in quanto legittima e fondata, la decisione n. 29/2012 con la quale la Commissione d’Appello della FIN ha irrogato la sanzione della radiazione al sig. Andrea Annibaldi; 2) in via subordinata, qualora ritenuta eccessiva la pena irrogata dalla Commissione d’Appello Federale, irrogare al sig. Andrea Annibaldi una pena non inferiore alla squalifica per un periodo di anni cinque ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia Federale; 3) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi ritenga violato il principio del contradditorio per mancata presenza dell’Annibaldi alle udienza tenutesi dinanzi alla Commissione d’Appello Federale, rinviare gli atti al Giudice di secondo grado per un nuovo giudizio». 7. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Luca Di Nella; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 31 ottobre 2012 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 8. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 28 novembre 2012 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva, successivamente, nessun esito. Si teneva una seconda udienza, in data 25 gennaio 2013, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Innanzitutto, riguardo alla lagnanza della parte istante di non essere stata avvertita, ovvero notificata, per la partecipazione alle udienze presso la Commissione d’Appello Federale, questo Collegio non può che stigmatizzare il comportamento di chi avrebbe dovuto convocare in udienza l’istante, per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa costituzionalmente garantito. Certo, la possibilità di un ulteriore grado di giudizio, presso questo Tribunale sia pure con funzione arbitrale, finisce con l’assorbire il mancato (e grave) rispetto del contradditorio in sede di giudizio d’appello. Posto che di fronte a questo Tribunale si possono sottoporre i provvedimenti assunti in sede di giustizia endofederale per chiedere e ottenere una pronuncia definitiva, quindi non più oggetto di impugnazione nell’ambito del sistema di giustizia sportiva. Va altresì detto, senza volere attribuire particolari meriti ma solo esporre un dato di fatto, che questo Tribunale, nella sua numerosa attività giurisdizionale, si è sempre attenuto al pieno rispetto dei principi costituzionali del giusto processo (ex art. 111 Cost.), ritenendoli parametri indefettibili per il pieno e corretto svolgimento della funzione giudicante. 10. Parimenti questo Collegio segnala come anomalo, e comunque suscettibile di un possibile conflitto di interessi, quanto rilevato dalla difesa di parte istante nella “memoria autorizzata” del 14 gennaio 2013, e cioè: «il Procuratore Federale della vicenda disciplinare che ha condotto alla radiazione del sig. Andrea Annibaldi è oggi il legale difensore e patrocinatore della FIN. Il sommo Orazio avrebbe sentenziato: caelum, non animum mutant qui trans mare currunt». E’ pur vero che le norme di giustizia sportiva della FIN non prevedono nessuna forma di incompatibilità fra l’attività di Procuratore e contestualmente quella di legale difensore della Federazione, ma non può però lasciare perplessi la situazione in cui colui che è chiamato a svolgere l’attività inquirente finalizzata al deferimento dei tesserati FIN, possa spogliarsi di questo abito per poi indossare anche quello di difensore avvocato della stessa FIN. 10. Per venire al merito della vicenda, risulta grave e senz’altro riprovevole il gesto antisportivo commesso dal sig. Andrea Annibaldi, consistente nell’avere inferto un colpo al sig. Gianluca Faluschi, che gli ha procurato seri e gravi danni alla salute, costringendolo addirittura a dovere subire un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. E’ pur vero che, come dimostrato dal consulente medico nominato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia nel proc. penale n. 3130/2011, la milza del Faluschi era già ingrossata a causa della mononucleosi di cui era sofferente. Infatti, come emerge dalla perizia medica, l’ingrossamento della milza, dovuto al virus di Epstein-Bar, aumenta grandemente la possibilità di rottura della stessa negli sport di contatto (v. la relazione medica del dott. Moriani, prodotta agli atti). Va altresì evidenziata la natura della volontarietà o meno del gesto compiuto dall’Annibaldi a danno del Faluschi. Tenuto altresì conto, come dichiarato dalle parti in sede di discussione, che è consuetudine, durante gli incontri di pallanuoto, scambiarsi colpi sott’acqua fra avversari, dovuti in larga parte alla concitazione delle fasi di gioco, specialmente durante la fase della marcatura a uomo. Annibaldi non nega di avere potuto colpire il Faluschi, mentre lo marcava, ma afferma di non averlo fatto volontariamente. Come dallo stesso affermato in una dichiarazione sottoscritta e fatta giungere a questo Collegio in data 30 gennaio 2013, che qui si riporta: «durante la partita di pallanuoto del 20 aprile 2011 tra la mia squadra denominata “Gabbiano” e la squadra di Civitavecchia denominata “Centumcellae” ho marcato diversi giocatori avversari tra i quali c’era presumibilmente Gianluca Faluschi (che non conosco personalmente). Non ho mai colpito volontariamente il Faluschi con l’intenzione di fargli male. Durante la partita i contatti con l’avversario in acqua sono continui e vigorosi. Non posso escludere che durante una marcatura o durante una ripartenza ho colpito l’avversario, ma di certo non l’ho fatto intenzionalmente». 11. Resta il fatto della grave menomazione di cui oggi soffre Gianluca Faluschi, dovuta a un colpo subito durante la partita di pallanuoto Gabbiano vs. Centumcellae: colpo da attribuirsi, sia pure non intenzionalmente, al sig. Andrea Annibaldi, il quale è passibile comunque di sanzione: anche se appare eccessiva e sproporzionata la radiazione. Questo Collegio, uniformandosi a quanto già deciso nel lodo del 12 giugno 2009 nella causa Isola Farnese-Bellarosa/FIGC, ritiene e conferma che «la sanzione sportiva ha funzione anche rieducativa: serve come ammonimento e consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo assunto. E’ riconducibile in via equitativa la sanzione disciplinare da parte del TNAS laddove sia valutata la irragionevolezza e la sproporzione della sanzione irrogata». 12. Il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene maggiormente conforme a una valutazione fondata sul principio di equità e giustizia, riformare parzialmente la decisione della Commissione d’Appello Federale n. 29/2012 e ridurre a mesi 27 la sanzione inflitta, che deve intendersi conclusa il 14 dicembre 2014. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e riforma la decisione della Commissione d’Appello Federale n. 29/2012 riducendo a 27 mesi la sanzione in favore del sig. Andrea Annibaldi. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) compensa integralmente le spese per assistenza difensiva; b) dichiara entrambe le parti – sig. Andrea Annibaldi e Federazione Italiana Nuoto – tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI, che liquida, complessivamente, in € 4.500,00. c) compensa i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. d) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luca Di Nella F.to Aurelio Vessichelli
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