F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 19 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI TOMMASO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/UNIONE VENEZIA DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV del 29.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 19 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI TOMMASO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/UNIONE VENEZIA DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV del 29.1.2013)
Con preannuncio di reclamo del 30.1.2013 l’A.S. Casale Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al 36° minuto del primo tempo della partita Casale Calcio/Unione Venezia, il calciatore della società ospitante Tommaso Silvestri veniva espulso perchè, dopo la realizzazione di un gol da parte della squadra avversaria, si rivolgeva verso l’arbitro pronunciando frasi ingiuriose. Il direttore di gara espelleva il Silvestri che, nell’abbandonare il terreno di gioco, colpiva ripetutamente con violenza la struttura di copertura del tunnel che porta agli spogliatoi.
Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 6.2.2013, una memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che le parole pronunciate dal calciatore erano soltanto un’esternazione personale di rabbia, dovuta all’eccessiva tensione, derivante anche dalla situazione di classifica precaria della propria squadra, e non erano indirizzate ad alcun soggetto preciso; pertanto, la fattispecie non presenta connotati tali da ledere il prestigio o l’onorabilità del direttore di gara ma evidenzia, soltanto, il disappunto per aver subito la rete. La difesa prosegue affermando che, dopo essere stato espulso, il calciatore ha accettato la decisione dell’arbitro e, nel dirigersi verso lo spogliatoio, colpiva la struttura di protezione del tunnel soltanto perchè prendeva coscienza di aver danneggiato la propria squadra lasciandola in inferiorità numerica.
Si chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione secondo giustizia.
La Corte valutata la palese infondatezza delle questioni addotte a sostegno della tesi difensiva;
visto l’art. 19, comma 4, lett. A), C.G.S. laddove la circostanza aggravante va individuata nella triplice ripetizione dell’ingiuria;
respnge il ricorso in epigrafe indicato proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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