F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 19 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDURA D’URGENZA A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALCIATORE BRIGANTI MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 19 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDURA D’URGENZA A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALCIATORE BRIGANTI MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pisa/Gubbio, disputato in data 3.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie “C/1”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Marco Briganti la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, per aver, “commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale assumeva che l’intervento falloso sanzionato non sarebbe stato commesso dal Sig. Briganti, ma da un suo compagno di squadra, il Sig. Giovanni Bartolucci. A prova di quanto sostenuto, la Società richiedeva l’acquisizione ai fini della decisione, ex art. 35, comma 1, C.G.S., del filmato televisivo dell’emittente TRG di Gubbio. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.2.2013, nessuno è comparso per la Società. La Corte, esaminati gli atti, rileva come la richiesta di acquisizione del suddetto filmato, avanzata dalla Società, non possa essere accolta perché inammissibile, in quanto non sono state rispettate le previsioni dettate dall’art. 35 C.G.S., in materia di prova televisiva. Il predetto articolo prevede, invero, che la società e/o il tesserato, che intendono dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto per cui è stato sanzionato, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di determinati filmati volti a tale scopo. Orbene, nel caso in questione, la Società ha omesso di depositare il suddetto filmato presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale e si è limitata a produrlo soltanto dinanzi a questa Corte, determinando l’inammissibilità della richiesta di espletamento della prova televisiva in questione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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