F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 21 Febbraio 2013 RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE A REQUISITI CONSIGLIERI DI LEGA A (ART. 29 STATUTO FEDERALE)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 21 Febbraio 2013
RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE A REQUISITI CONSIGLIERI DI LEGA A (ART. 29 STATUTO FEDERALE)
Con riferimento alla richiesta di parere in data 31 gennaio 2013, con la quale si è chiesto se, per poter ricoprire la carica di Consigliere di Lega A, si debba essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, dello Statuto federale, la scrivente Corte di Giustizia Federale, Sezione consultiva, ritiene che le norme richiamate nella stessa richiesta di parere siano sufficientemente chiare ed esaurienti nella loro portata applicativa, in ossequio anche del principio “in claris non fit interpretatio”, e questo dunque sulla base di un approccio ad un tempo letterale e sistematico.
In particolare, il richiamato art. 29, comma 1, dello Statuto federale non lascia dubbi interpretativi sin dal suo dettato testuale, laddove prevede che “possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno..”.
Soprattutto il richiamo delle cariche previste dallo Statuto stesso e “dalle norme da questo richiamate” rende la norma una vera e propria lex generalis in tema di requisiti di nomina ed eleggibilità.
E’ agevole, dunque, ricordare che tra le norme richiamate dallo Statuto federale vi sono anche gli Statuti ed i Regolamenti delle Leghe, che a loro volta tra le cariche prevedono quella di Consigliere di Lega.
A ciò può efficacemente aggiungersi, dal punto di vista eminentemente soggettivo, che le Norme Organizzative Interne Federali equiparano ad ogni effetto i dirigenti delle Leghe (tra cui vanno ricompresi i Consiglieri di Lega) ai dirigenti federali.
Alla stregua del combinato disposto delle norme applicabili alla fattispecie considerata nella richiesta di parere del Presidente federale, si può pertanto dedurre, con sufficiente grado di certezza, che per poter ricoprire la carica di Consigliere di Lega A si debba essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, dello Statuto federale e soggiacere a tutte le incompatibilità ivi stabilite.
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