LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica RUSSO/TORINO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica RUSSO/TORINO C.F. Con reclamo datato 11.10.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Federica Russo chiedeva la condanna del Torino Calcio Femminile al pagamento della somma di € 1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a,6 50,00. La società controinteressata in data 21.11.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva l'accertamento in favore della ricorrente della somma pari al 50 % dei rimborsi relativi ai mesi di febbraio-maggio 2012. La società infatti sosteneva che a partire da febbraio 2012 lo staff tecnico e le componenti della prima squadra (tra cui 1'odierna reclamante) decidevano unilateralmente di dimezzare il numero delle sedute di allenamento settimanali. Le parti provvedevano poi a scambiarsi una serie di ulteriori memorie, non autorizzate dalla Commissione, ne previste in base alla disposizione regolamentare di cui all'art. 25-bis Reg. CAE., e come tali non tenute in considerazione dalla Commissione. La società comunque ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, ma si limita ad addurre motivazioni che a proprio parere dovrebbero determinare una riduzione del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti. La società ha tuttavia omesso di contestare tali condotte alla calciatrice, dimostrando di avallare le decisioni prese. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Torino Calcio Femminile a corrispondere alla sig.ra Federica Russo la somma di € 1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma I 1 delle N.O.I.F.
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