LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Cusma’ PICCIONE/A.S.D.ORLANDIA 97

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Cusma' PICCIONE/A.S.D.ORLANDIA 97 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/10/2012 la Sig.na Maria CUSMA’ PICCIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97,al pagamento in favore della sig.na Maria CUSMA' PICCIONE, della somma di €.2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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