CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 febbraio 2013 promosso da: Sig. Edoardo Catinali / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 febbraio 2013 promosso da: Sig. Edoardo Catinali / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Avv. Aurelio Vessichelli – Arbitro Avv. Enrico De Giovanni - Arbitro Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot.2834 del 17 Ottobre 2012-676 promosso da: Sig. Edoardo CATINALI, nato a Napoli il 16.8.1982 (CNTDRD82M16F839F), residente a Napoli, Via Attilio Regolo n.1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Rosita Gervasio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Eduardo Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, giusta procura in atti - istante – Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato depositata il 17.10.2012, il Sig. Catinali Edoardo impugnava la decisione resa il 20.8.2012 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n.49/CGF del 17.9.2012 dalla Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso Sig.Catinali avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n.11/CDN del 10.8.2012 a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 25.7.2012 (prot.n.537/1075 pf 11-12/SP/blp) per la violazione dell’art. 7 c. 1-2-5 del C.G.S. in relazione alla partita Siena / Piacenza del 19.2.2011. La difesa del Sig.Catinali chiedeva la declaratoria di assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo, con il conseguente proscioglimento dell’addebito ascrittogli. In via subordinata, chiedeva la declaratoria della sola violazione dell’art.7 c.7 del C.G.S. in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo. In via ancora più subordinata, chiedeva l’accertamento e la declaratoria della palese eccessività della squalifica irrogata, con congrua e sensibile diminuzione della sanzione medesima. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande. All’udienza di comparizione delle parti del 28.11.2012, veniva espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito negativo. Il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di note autorizzate dopo aver rigettato le istanze istruttorie perché irrilevanti riguardo al primo capitolo di prova ed inammissibili riguardo al secondo capitolo di prova, rigettando, altresì, l’istanza di confronto perché inammissibile. L’udienza del 4.2.2013 fissata per la discussione, veniva posticipata all’11.2.2013 a seguito di istanza della difesa del Catinali e, in quella sede, dopo la discussione, si riservava di decidere come da dispositivo successivamente comunicato alle parti. MOTIVI 1. Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di Primo e di Secondo Grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi risiedono, per la precisione, nelle dichiarazioni rese dai sigg. Carlo GERVASONI e Filippo CAROBBIO sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale. Il GERVASONI, in particolare, riferisce quanto segue: - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011, effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l’OVER, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela. Pertanto si decise per un semplice OVER, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l’incontro si concluse per 3 a 2 per noi. Io, CASSANO e CATINALI abbiamo percepito 20.000 € a testa per il nostro contributo”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.3.2012: “Quanto alla partita Siena - Piacenza gli slavi che vennero nel nostro albergo erano ILIEVSKI e TRAJKOVSKY, anche se quest’ultimo aveva un atteggiamento passivo. Oltre all’OVER ILIEVSKI ci propose di perdere: in tal caso la somma pattuita sarebbe stata maggiore. Noi non accettammo di perdere, ma fummo disponibili al semplice OVER. Di questa cosa era informato anche CAROBBIO ed in un’occasione successiva in cui ILIEVSKI e GEGIC, unitamente a me, vennero a Siena, gli portarono un regalo che non so quantificare, ma che comunque si riferiva al suo contributo”; - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Come e con chi è stato concordato l’over di SIENA-PIACENZA del 19.2.2011? R. Confermo quanto riferito all’AG sul tipo di accordo raggiunto con gli slavi. D. Solo GERVASONI, CASSANO e CATINALI hanno ricevuto € 20.000 a testa per SIENAPIACENZA? Chi altri era partecipe o a conoscenza dell’accordo? R. Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di ILIEVSKI dell’albergo dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte. CAROBBIO sapeva dell’accordo in quanto lo stesso mi confermò il fatto nella settimana precedente l’incontro. Come ulteriore specifica rispetto a quanto dichiarato al PM, preciso che il regalo per CAROBBIO, di cui ho parlato, era costituito da una somma di denaro che in una occasione successiva, sempre a Siena, ILIEVSKI e GEGIC hanno consegnato allo stesso in mia presenza”. Il CAROBBIO, dal canto suo, così si esprime: - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 29.02.2012: “Al termine della stagione 2009-2010, consapevole del mio coinvolgimento nelle gare sopra indicate, decisi di interrompere ogni rapporto con gli slavi, evitando anche con Gervasoni di affrontare argomenti attinenti ad eventuali combine. Arrivato a Siena, come di consueto, verso la fine del campionato, intorno a marzo, incontrai in un ristorante alla periferia di Siena il GERVASONI, GEGIC e ILIEVSKI, come da loro richiesta e questa fu la prima e l’ultima occasione in cui vidi quest’ultimo; nel corso della cena, dopo avermi raccontato di SIENA – PIACENZA, già combinata, e di ATALANTA – PIACENZA che si apprestavano a combinare, come ho già riferito al P.M., cercarono di convincermi a manipolare le successive gare del Siena. Offerta che rifiutai categoricamente. GERVASONI mi riferì che SIENA – PIACENZA del 19.2.11, era stata combinata con il coinvolgimento suo, di CATINALI e di CASSANO. Avendo gli zingari preso atto del mio diniego a farmi nuovamente coinvolgere in alterazioni di gare, non mi contattarono più”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 17.04.2012: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011 terminata 2 a 3, confermo quanto ho già dichiarato davanti a lei. Prendo atto delle dichiarazioni di Carlo GERVASONI che in particolare riferisce che in occasione di una sua visita, unitamente a ILIEVSKI e GEGIC, posteriore alla partita, mi sarebbe stato dato un “regalo” dai due slavi per il mio contributo, ma trattasi di circostanza del tutto falsa. Io da quella partita non ho ricavato assolutamente nulla e non ne ero affatto informato della combine”. - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 10.07.2012: “ADR: in relazione a SIENA-PIACENZA del 19.2.11, ribadisco di aver appreso dell’avvenuta alterazione della gara dal GERVASONI solo successivamente all’incontro, ed in particolare durante la settimana precedente Atalanta-Piacenza del 19.3.11; confermo che il Gervasoni, in occasione della cena organizzata con Gegic e Ilievski di cui ho già riferito, mi disse che lui, Catinali e Cassano si erano “venduti” la gara che prevedeva un over; nessun calciatore del Siena era stato coinvolto, anche perché il raggiungimento dell’over non richiedeva la partecipazione degli avversari; devo peraltro ritenere che, una volta raggiunto l’over, a fine primo tempo vincevamo 2-1, il Piacenza si sia comunque giocata la gara che, poi in effetti ha vinto; ADR: quanto al presunto “regalo” ricevuto dagli zingari nel corso della predetta cena, citato da Gervasoni, devo precisare che, al termine dell’incontro conviviale, Gegic, vedendomi non disponibile agli inviti che mi aveva formulato durante la cena al fine di partecipare ad alterazioni delle gare del Siena, si alzò e mi infilò nel taschino € 500,00, invitandomi ad andare a prendere un caffè; non feci commenti, né gli restituii il denaro”. 2. Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che il Collegio deve porsi, è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del CATINALI, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. Il Collegio ritiene che la risposta è negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da considerarsi raggiunto. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del GERVASONI (ed, in parte, del CAROBBIO) nella complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per questa gara e con riferimento alla posizione precipua del CATINALI, possa dirsi raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Ebbene, attese l’evidente frammentarietà e l’altrettanto lampante vaghezza delle dichiarazioni del GERVASONI sul CATINALI, tirato in ballo dal primo probabilmente solo per accomunarlo a sé stesso ed al CASSANO nella ipotetica spartizione del denaro proveniente dai c.d. “zingari”, quale provento dell’avvenuta combine sulla gara in questione, non sembra potersi imputare all’odierno ricorrente una condotta tanto grave e deplorevole quale, appunto, quella integrante l’ipotesi dell’illecito sportivo. Per essere più chiari, quel che non convince affatto il Collegio è la totale assenza di riferimenti in qualche modo dettagliati e circostanziati in ordine all’effettiva partecipazione del CATINALI all’alterazione de qua, così da pervenire ad una ricostruzione probatoriamente plausibile ed accettabile del contributo causale dallo stesso fornito per la realizzazione dell’illecito in parola. In tal senso, le affermazioni del GERVASONI non possono, sol perché autoaccusatorie, prescindere completamente dall’irrinunciabile supporto di seri ed obiettivi riscontri esterni, dalla cui sussistenza e fondatezza dipendono le sorti di qualunque incolpazione, a maggior ragione quando relativa ad un illecito sportivo. Sotto detto profilo, nessuna valenza di prova circa la partecipazione alla combine da parte del Catinali può conferirsi alle dichiarazioni del sig. Filippo CAROBBIO, non tanto per le presunte contraddizioni sottolineate dalla parte istante (contraddizioni che, come giustamente osservato dalla difesa della F.I.G.C., sono solo apparenti e, comunque, limitate al momento dell’acquisita conoscenza della combine ad opera dello stesso CAROBBIO), quanto, invece, per il carattere esclusivamente mediato, de relato, delle cognizioni medesime, la cui fonte è e rimane sempre il GERVASONI. E poichè è inimmaginabile ed inaccettabile un riscontro probatorio proveniente dallo stesso soggetto le cui asserzioni debbano essere riscontrate, ne consegue che, rebus sic stantibus, il CATINALI non possa reputarsi responsabile di illecito sportivo in relazione alla gara in oggetto. Le dirimenti considerazioni appena svolte, naturalmente, rendono superfluo soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni svolte dalle opposte difese, con precipuo riguardo per le questioni afferenti alla rilevanza o meno di talune circostanze (quali i presunti motivi di contrasto esistenti tra il CATINALI ed il GERVASONI e la malattia del figlioletto del ricorrente proprio in concomitanza con la disputa della gara in oggetto) su cui è opportuno soprassedere, non senza avere comunque manifestato una sostanziale adesione alle tesi (negatorie di una decisiva importanza delle stesse ai fini del decidere) sposate dai Giudici endofederali e ribadite dalla F.I.G.C. avanti a questo Tribunale. 3. L’impossibilità di attribuire al CATINALI il compimento dell’illecito in discorso, se, da un lato, lo sottrae alle pesanti conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, dall’altro, non consente allo stesso di rimanere esente da qualsiasi provvedimento disciplinare, così come, invece, domandato, in via principale, dallo stesso calciatore nella propria istanza di arbitrato. Il Collegio, infatti, è giunto al convincimento che il suddetto tesserato, pur non direttamente coinvolto nell’alterazione in discorso, fosse, peraltro, a conoscenza dell’illecito medesimo e che, ciò nonostante, si sia astenuto dal denunciarlo all’Organo competente (la Procura Federale), così venendo meno ad un preciso ed inderogabile obbligo, sancito dall’art. 7 comma 7 del C.G.S.. A far propendere l’adito Tribunale per una simile conclusione concorrono non solo un’attenta analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, così come desumibile dalle carte processuali, ma anche il precedente specifico di cui risulta gravato il calciatore, già punito per identica violazione in altro recente procedimento disciplinare, scaturito anch’esso dall’indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona. Va inoltre osservato che se , da un lato, le dichiarazioni del Carobbio non possono essere considerate come conferma della fondatezza delle accuse di aver partecipato ad una combine poiché riferite de relato, tuttavia esse confermano, in via diretta, che il Gervasoni ha riferito di contatti intervenuti con il Catinali non solo dinanzi all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale ma anche in precedenza, privatamente, alla stesso Carobbio; si tratta di una conferma della circostanza che il Gervasoni afferma, con ogni probabilità, il vero quando afferma di aver parlato con il Catinali, anche se ciò non può condurre ad affermare con certezza che oggetto dei colloqui fu un accordo per alterare il risultato e non un mero tentativo in tal senso. Tentativo, peraltro, che ben appare plausibile se si considera che il Gervasoni, per sua ripetuta ammissione in molteplici sedi, ha riconosciuto che egli, d’accordo con il gruppo dei c.d. “ zingari”, cercava con una certa frequenza di coinvolgere altri giocatori, a suo parere “avvicinabili”, in tentativi di combine; e non vi è dubbio che il Catinali, come dimostrato dalla condanna sopra ricordata (relativa partita precedente a quella tra Siena e Piacenza), fosse a conoscenza delle attività di coloro i quali condizionavano i risultati ai fini delle scommesse, come esattamente osservato dalla difesa della FIGC, e che avesse in precedenza taciuto su tale circostanza, il che lo rendeva, con ogni probabilità, agli occhi del Gervasoni un interlocutore quanto meno “discreto”, con cui era possibile avviare un discorso volto a coinvolgerlo nell’alterazione del risultato. Va dunque ritenuto che il Catinali non abbia tenuto un comportamento conforme al rispetto dei suoi obblighi di lealtà sportiva omettendo di denunciare un tentativo di combine tanto più grave in quanto riconducibile al c.d. “calcio-scommesse”; è dunque raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S.. 4. Quanto, poi, alla sanzione da irrogarsi, per tale inadempienza, al ricorrente, appare congrua ed in linea con il consolidato orientamento dello stesso T.N.A.S. per casi analoghi (cfr., ex multis, i lodi Antonio CONTE / F.I.G.C. del 5 Ottobre 2012, Angelo ALESSIO / F.I.G.C. del 10 Ottobre 2012, Daniele PORTANOVA / F.I.G.C. del 12 Ottobre 2012, Nicola BELMONTE / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012 e Ferdinando COPPOLA / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012) una squalifica del giocatore medesimo nella misura di cinque mesi. 5. Atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese per diritti amministrativi, nonché per onorari e spese del Collegio Arbitrale, a carico di entrambe le parti in egual misura, pari al 50% ciascuno. Considerando il numero delle ore dedicate a questo procedimento, nonché l’importanza e l’urgenza delle questioni nello stesso dedotte, si liquidano in EURO 6.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: 1) in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Sig.Edoardo Catinali annulla la decisione federale impugnata e applica al Sig.Edoardo Catinali, ai sensi dell’art.7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica per mesi cinque; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio; 3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva; 4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi; 5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 11 Febbraio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicati. F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Aurelio Vessichelli – Arbitro F.to Enrico De Giovanni – Arbitro
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it